Divieto di occupazione suolo pubblico su viabilità principale: natura discrezionale della classificazione PGTU e insussistenza di affidamenti (TAR Lazio n. 13710 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione delle strade operata dal Piano Generale del Traffico Urbano costituisce espressione di scelta discrezionale dell’amministrazione comunale, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di travisamenti fattuali o palese illogicità. La normativa regolamentare che vieta l’occupazione di suolo pubblico lungo la viabilità principale è coerente con l’art. 20 del codice della strada, dal quale non può desumersi alcun impedimento a che l’amministrazione escluda in via generale l’occupazione della carreggiata. L’eventuale titolo pregresso, ancorché risalente, non radica alcun affidamento incolpevole alla prosecuzione dell’occupazione, né determina deroghe non previste dal diritto positivo a fronte di un divieto normativo e regolamentare.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande in Roma, impugnava la determinazione dirigenziale di diniego dell’istanza di concessione permanente per l’occupazione di suolo pubblico innanzi al proprio esercizio, insistente sulla sede stradale di via Oderisi da Gubbio. L’amministrazione capitolina motivava il diniego richiamando la delibera di adozione del PGTU, che annovera la via nella “viabilità principale”, nonché il parere negativo del competente Gruppo della Polizia di Roma Capitale. La ricorrente contestava la legittimità della classificazione stradale e la sussistenza di un divieto assoluto di occupazione, deducendo anche profili istruttori, procedimentali e l’avvenuto esercizio dell’occupazione in epoca precedente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. Quanto alla classificazione di via Oderisi da Gubbio nella viabilità principale, i giudici hanno richiamato la giurisprudenza della Sezione, secondo cui l’elezione a viabilità principale operata dal PGTU di Roma Capitale è volta ad assicurare la sicurezza urbana nei centri abitati ed è pienamente coerente con le previsioni dell’art. 20, comma 3, del codice della strada. Tale scelta, essendo discrezionale, è sindacabile solo per travisamento o illogicità manifesta, elementi che la ricorrente non ha allegato in modo specifico.
Il Collegio ha poi disatteso i motivi che assumevano l’assenza di un divieto assoluto di occupazione della carreggiata, anche alla luce della nuova disciplina di cui alla DAC n. 118/2025. L’art. 9, comma 3, di tale delibera consente le occupazioni solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale, parte della strada distinta dalla carreggiata; l’art. 20 del codice della strada non osta a che l’amministrazione escluda in via generale l’occupazione della carreggiata. I giudici hanno precisato che, anche volendo seguire l’orientamento che circoscrive ai soli marciapiedi la possibilità di occupazione, l’eventuale illegittimità della norma regolamentare sarebbe priva di rilievo nel caso concreto, difettando la presenza della fascia di sosta laterale.
Quanto ai motivi sostanziali, il TAR ha evidenziato l’infondatezza delle doglianze relative alla precedente occupazione e alle caratteristiche della nuova istanza: il divieto, posto a livello normativo e regolamentare, non ammette deroghe per caratteristiche strutturali dell’occupazione né può fondare affidamenti incolpevoli. La precedente occupazione emergenziale, peraltro, non era stata accordata, essendo stata opposta una determinazione di diniego nel 2020; e quand’anche fosse stata concessa, sarebbe stata basata su presupposti diversi, propri della normativa emergenziale di cui al D.L. n. 34/2020.
Infine, il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato dichiarato inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente specificato quali deduzioni non sarebbero state considerate, e comunque infondato, poiché la motivazione del provvedimento impugnato confuta espressamente le osservazioni con richiamo ai pareri degli uffici competenti. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese, giustificata dalle precedenti oscillazioni giurisprudenziali.
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Nota della Redazione
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