Denuncia di prelazione artistica e termini decorrenti dal decreto di trasferimento (TAR Piemonte n. 992 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La denuncia prevista dall’art. 59 d.lgs. n. 42/2004 ha a oggetto gli atti che trasferiscono la proprietà e non può essere validamente effettuata con il solo verbale di aggiudicazione, che non produce l’effetto traslativo. Nelle vendite forzate tale effetto è determinato dal decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, sicché solo da quel momento l’acquirente è legittimato a presentare la denuncia. La denuncia costituisce atto tipico e presupposto procedimentale del futuro acquisto in prelazione: non ammette equipollenti e, se omessa, tardiva o incompleta, il termine di centottanta giorni decorre dal momento in cui il Ministero acquisisce tutti gli elementi costitutivi di cui all’art. 59, comma 4. Ne consegue che non integra inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento la condotta dell’amministrazione che abbia atteso il perfezionamento di una denuncia completa e sottoscritta.

Il Fatto

Un immobile dichiarato di interesse culturale nel 1946, già oggetto di procedura esecutiva immobiliare, viene aggiudicato all’asta all’acquirente nel settembre 2021. L’aggiudicatario trasmette subito alla Soprintendenza una comunicazione di aggiudicazione, riservandosi di integrarla, e in seguito invia una copia del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che reca una condizione sospensiva collegata all’esercizio della prelazione.

La Soprintendenza, dapprima, dà corso al procedimento di prelazione come se la prima comunicazione fosse valida; poi, con una serie di note, la considera non avvenuta e annulla in autotutela gli atti medio tempore adottati. Da qui il ricorso per l’annullamento di quelle note e, successivamente, dei motivi aggiunti contro i sopravvenuti annullamenti d’ufficio e la corrispondenza con il Comune interessato. Nel corso del giudizio l’acquirente consegue definitivamente il bene e propone domanda risarcitoria per il ritardo subito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto la cessazione della materia del contendere sulla domanda caducatoria, avendo l’acquirente ottenuto, con l’autorizzazione definitiva del giudice dell’esecuzione, il trasferimento dell’immobile senza condizione sospensiva e la relativa trascrizione.

Passando alla domanda risarcitoria, il Tribunale esamina l’art. 59 d.lgs. n. 42/2004 e ne trae il carattere tassativo del comma 1, che richiede atti traslativi della proprietà. Nella vendita esecutiva l’effetto traslativo non deriva dal verbale di aggiudicazione, ma dal decreto di trasferimento: alla data della prima comunicazione l’acquirente era mero aggiudicatario e il prezzo non era ancora stato versato. La comunicazione era quindi inefficace ab origine.

Quanto alla successiva trasmissione del decreto, il Collegio osserva che la denuncia assolve anche a una funzione notificatoria, di atto di impulso del procedimento prelatizio, e costituisce atto tipico. Nel caso concreto mancava la copia conforme, la sottoscrizione dell’acquirente e la prova dell’invio da parte della cancelleria: legittimamente l’amministrazione l’ha qualificata come mero elemento indiziario.

Nemmeno regge la tesi del termine lungo. Il comma 2 dell’art. 61 ancora i centottanta giorni al momento in cui il Ministero acquisisce tutti gli elementi costitutivi della denuncia. Tale momento è stato individuato nel 5 agosto 2022, con le osservazioni contenenti anche la sottoscrizione dell’acquirente.

Ne deriva la piena legittimità dell’azione amministrativa e l’insussistenza dei profili di illegittimità dedotti, non essendo ravvisabile alcuna inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. La domanda risarcitoria è pertanto respinta, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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