Varianti ai PABE e valutazione paesaggistica negativa in ZPS (TAR Toscana n. 1093 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione negativa espressa dalla Conferenza dei servizi sulla compatibilità paesaggistica di varianti ai Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi non presuppone alcun divieto aprioristico di escavazione in galleria in corrispondenza delle Zone di Protezione Speciale. Essa si fonda sull’esame specifico del Quadro Propositivo, allorché le varianti raddoppino le superfici destinate all’escavazione sommandosi alle previsioni dei PABE vigenti, con aumento della pressione paesaggistica e ambientale. In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di uno solo dei profili su cui si regge. Le varianti isolate, non contestualizzate nella complessiva disciplina pianificatoria di settore, sono inammissibili sul piano procedimentale e non impongono alla Conferenza una preventiva richiesta di integrazioni.

Il Fatto

Le società ricorrenti, concessionarie di cave nel Comune di Vagli Sotto e riunite in ATI, hanno promosso varianti puntuali ai PABE adottate dal Comune per consentire l’escavazione in galleria nelle ZPS. La Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell’art. 114, comma 4, L.R. n. 65/2014, ha chiuso i lavori con verbale negativo dell’11.01.2021. Le ricorrenti hanno impugnato quel verbale, deducendo tra l’altro l’aprioristica esclusione dell’escavazione sotterranea, l’insufficienza delle richieste istruttorie, l’illegittima subordinazione del giudizio al parere del Ministero dell’Ambiente, l’erronea lettura della Direttiva Uccelli e il preteso contraddittorio atteggiamento del Parco.

Regione Toscana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Ministero della Cultura e Soprintendenza si sono costituiti, eccependo in via preliminare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, legata a una successiva delibera comunale che avviava nuove varianti generali. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione preliminare, perché il gravame è infondato. Il verbale impugnato è plurimotivato: perché sopravviva al ricorso basta che almeno uno dei distinti profili sui quali si regge risulti legittimo.

Il giudice amministrativo individua il nucleo della decisione nel Quadro Propositivo, che raddoppia le aree di escavazione. Le nuove aree in ZPS non sostituiscono quelle già individuate nei PABE vigenti, ma si sommano ad esse, aumentando la pressione paesaggistica e ambientale anche rispetto all’avifauna. Il Rapporto Ambientale giustifica l’estensione con l’impossibilità di coltivare alcune cave, ma tale assunto contrasta con i PABE di recente approvazione.

L’istruttoria ha inoltre evidenziato che l’analisi di conformità al PIT-PPR, svolta solo nel Rapporto Ambientale, è stata condotta rispetto all’Obiettivo generale e non ai puntuali morfotipi delle quattro invarianti strutturali. In particolare, l’aumento delle aree di scavo non risulta coerente con le indicazioni per le azioni del morfotipo della Dorsale Carbonatica, che impongono di prevenire l’interferenza tra attività estrattive e sistemi carsici ipogei e di evitare l’apertura di nuove attività estrattive e l’ampliamento di quelle esistenti. Tali passaggi di discrezionalità tecnica non sono contestati in termini di inattendibilità.

Da qui il rigetto dei motivi. Il diniego non si fonda su un divieto aprioristico di escavazione, ma su un esame specifico del proposto: la portata delle prescrizioni in ZPS è stata correttamente intesa e il Parco non ha tenuto un atteggiamento contraddittorio, avendo riconosciuto la possibilità astratta dell’escavazione in galleria con la delibera n. 17/2019.

Il Comune ha presentato varianti isolate, senza contestualizzarle nella complessiva disciplina pianificatoria di settore, che è frutto di valutazioni ponderate su molteplici profili interferenti. Ogni modifica richiede simmetricamente una rivalutazione complessiva. Per questo non può pretendersi che il diniego fosse preceduto da richieste di integrazioni. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate e nulla si dispone nei confronti del Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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