Opere precarie e ordine di demolizione in fascia di rispetto autostradale (TAR Sicilia n. 1093 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La natura precaria di un manufatto edilizio si accerta secondo un criterio funzionale e non strutturale: l’opera non stabilmente infissa al suolo è soggetta a titolo abilitativo quando è destinata a soddisfare esigenze non temporanee e altera in modo stabile l’assetto del territorio. L’ordine di demolizione, quale atto vincolato e dovuto, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, non essendo configurabile alcuna valutazione di interesse pubblico alla conservazione del bene. La chiusura di una tettoia su tutti i lati e la realizzazione di un manufatto accessorio autonomo integrano nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001 e escludono la lieve entità dell’abuso. Il mero decorso del tempo dall’abuso non consolida alcun legittimo affidamento e non impone una motivazione rafforzata.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Consorzio Autostrade Siciliane un’istanza di parere preventivo per la sanatoria edilizia di alcune opere realizzate su una tettoia in precedenza autorizzata: la chiusura con serrande metalliche, un modesto ampliamento e il cambio di destinazione d’uso. Il Consorzio esprimeva parere negativo, rilevando il contrasto con la disciplina delle distanze minime nelle fasce di rispetto autostradale e qualificando la tettoia chiusa lungo i lati come vera e propria nuova costruzione, intimando il ripristino dell’originaria conformazione.

Il Comune comunicava quindi l’avvio del procedimento di verifica e disponeva un sopralluogo. All’esito, l’ufficio tecnico accertava la chiusura laterale della struttura, un ampliamento e la realizzazione di un blocco servizi, il mutamento di destinazione da deposito agricolo a officina di riparazione veicoli, la violazione del divieto di edificabilità assoluta nella fascia di rispetto e il mancato rispetto delle distanze dalla sede ferroviaria. Con ordinanza il Comune ordinava la demolizione delle opere abusive, impugnata dal ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio avanzata in udienza, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., che consente il differimento della trattazione solo per casi eccezionali: nel caso di specie le ragioni addotte risultavano generiche e tardive.

Il primo motivo, incentrato sulla pretesa nullità della comunicazione di avvio per incompletezza delle indicazioni ex art. 8, comma 2, lett. d), della legge n. 241/1990, è infondato. L’ordine di demolizione è atto vincolato e dovuto, adottato all’esito di un procedimento tipizzato in cui l’amministrazione non dispone di margini valutativi sull’interesse pubblico alla conservazione del bene. La natura vincolata risulta aggravata dalla circostanza, incontestata, che le opere insistono nella fascia di rispetto autostradale in violazione del divieto di edificabilità assoluta.

Infondato è anche il secondo motivo sulla pretesa precarietà delle opere. Richiamato l’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 6, comma 1, lett. e-bis), il Tribunale conferma il criterio funzionale elaborato dalla giurisprudenza amministrativa: rilevano la destinazione durevole e l’alterazione stabile dei luoghi, non l’ancoraggio al suolo. È esclusa la natura meramente pertinenziale, poiché il manufatto presenta autonomia strutturale e funzionale e ha comportato mutamento di destinazione d’uso. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato n. 1776 del 2013, n. 9044 del 2024 e n. 10847 del 2022.

Quanto alla lieve entità, la descrizione delle opere nel provvedimento esclude l’invocata tollerabilità, non potendosi isolare il solo ampliamento rispetto alla chiusura su tutti i lati e al manufatto accessorio di trentacinque metri quadrati destinato a ufficio e servizi.

Da ultimo, il Collegio nega rilievo al lungo tempo trascorso dall’abuso: il decorso del tempo non può legittimare una situazione di fatto illecita né impone una motivazione rafforzata sulle ragioni di pubblico interesse. Il ricorso è rigettato con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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