Ottemperanza al giudicato sui decreti ingiuntivi e nomina del commissario ad acta (TAR Calabria n. 515 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il creditore di un ente locale munito di titolo esecutivo formatosi su decreti ingiuntivi non opposti può ottenere dal giudice amministrativo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla pretesa creditoria. L’amministrazione ha l’onere di provare di avere adempiuto ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato e, in difetto, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e, in caso di inerzia, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Gli interessi sono dovuti al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002, come risultante dai titoli azionati.
Il Fatto
La banca ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi su due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Cosenza nel 2020, con i quali il Comune intimato era stato condannato al pagamento di somme di denaro, di interessi e delle spese di procedura. I decreti non sono stati opposti e sono divenuti definitivamente esecutivi; i titoli esecutivi sono stati notificati all’amministrazione.
Poiché il Comune non ha corrisposto quanto dovuto, la banca ha adito il TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate, al netto di quelle già versate, oltre agli interessi. L’amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio. Il Collegio, in sede istruttoria, ha disposto il deposito della documentazione relativa alla notificazione e all’esecutorietà di uno dei decreti, cui la ricorrente ha provveduto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento della sussistenza di titoli giurisdizionali passati in giudicato e della loro notificazione all’amministrazione debitrice. Su tale base, il giudice amministrativo riconosce l’obbligo di adempimento integrale della pretesa creditoria vantata dalla banca.
La decisione si fonda sulla distribuzione dell’onere probatorio: spettava all’amministrazione dimostrare di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. Nel caso di specie l’ente non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento, né si è costituito per rappresentare fatti estintivi o impedimenti. L’inerzia, dunque, resta non giustificata.
Su queste premesse il Collegio ravvisa la sussistenza di tutti i requisiti dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., e accoglie il ricorso. Quanto agli interessi, il TAR ne afferma la debenza al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002, come risultante dai titoli azionati.
Sul piano attuativo, il giudice assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per provvedere al pagamento delle somme, al netto di quanto già corrisposto. Ove perduri l’inerzia, nomina commissario ad acta il Segretario Generale indicato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, perché dia integrale esecuzione ai giudicati su istanza della parte ricorrente, entro gli ulteriori 90 giorni. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato con separato decreto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’ente soccombente, insieme al rimborso del contributo unificato, delle spese generali, dell’IVA e della CPA.
Nota della Redazione
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