Revoca in autotutela del punteggio tecnico richiede motivazione sull’errore (TAR Calabria n. 101 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La commissione di gara, prima dell’esame delle offerte economiche, può correggere in autotutela il punteggio tecnico attribuito a un’offerta, ma l’intervento richiede la specifica indicazione dell’errore valutativo commesso e una motivazione sul nuovo punteggio assegnato. A fronte di due voti numerici differenti, resi sulla medesima offerta invariata e con criteri di valutazione immutati, non è sufficiente il criterio cronologico, né vale il principio della sufficienza del voto numerico: la stazione appaltante deve chiarire perché il primo voto fosse errato. In difetto, la modifica del punteggio è illegittima e l’annullamento dell’aggiudicazione non consente una nuova valutazione dell’istanza di riesame, essendo precluse le rivalutazioni di discrezionalità tecnica dopo l’apertura delle offerte economiche.

Il Fatto

Una società ha impugnato la delibera con cui il Commissario Straordinario di un’azienda ospedaliero universitaria ha aggiudicato il lotto n. 35 di una procedura per la fornitura triennale di dispositivi medici di cardiochirurgia, gara regolata dal d.lgs. n. 50/2016. La ricorrente, seconda classificata, ha censurato numerosi profili, tra cui il diniego di accesso agli atti, l’ammissione in gara dell’aggiudicataria nonostante un’interdittiva antimafia, il soccorso istruttorio sul DGUE e il mutamento del punteggio tecnico a favore della controinteressata.

Decisiva è la vicenda del punteggio: all’offerta tecnica dell’aggiudicataria era stato attribuito un voto inidoneo all’ammissione alle fasi successive; a seguito di istanza di riesame, la commissione ha assegnato un punteggio più alto, senza integrazione dell’offerta. L’azienda e la controinteressata hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per decorrenza del termine dall’art. 29 d.lgs. n. 50/2016.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità: applicando l’art. 120, comma 5, c.p.a. e l’art. 76 d.lgs. n. 50/2016, in coerenza con Adunanza Plenaria n. 12 del 2020, il termine decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione o, in mancanza, dalla piena conoscenza. La pubblicazione sull’albo pretorio non integra quella generalizzata degli atti di gara. Non risulta provata la comunicazione ex art. 76; il ricorrente ha indicato le date di conoscenza via PEC, e la stessa amministrazione ha respinto l’istanza di accesso quando l’aggiudicazione era già intervenuta, ingenerando una falsa convinzione.

Sul primo motivo, il diniego di accesso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata la documentazione integralmente ostesa. Il soccorso istruttorio sul DGUE è legittimo: la risposta “NO” all’iscrizione camerale era un mero refuso, incompatibile con gli estremi della iscrizione indicati nella domanda di partecipazione, dunque irregolarità sanabile.

La censura sull’iscrizione camerale per attività non coerente è infondata: l’art. 7 del disciplinare richiede un’iscrizione “per attività coerenti”, lasciando margine di apprezzamento discrezionale. L’attività di intermediario di dispositivi medici non è incompatibile con un contratto di fornitura. Superato anche il rilievo sull’avvalimento: il requisito esperienziale è riconducibile a un avvalimento di garanzia, non richiedendo indicazione di beni specifici.

Fondato è invece il terzo motivo. L’aggiudicataria, con l’istanza di riesame, non aveva indicato errori specifici della commissione; l’offerta tecnica non era stata integrata e i criteri non erano mutati. La stazione appaltante ha assegnato un secondo punteggio più alto senza spiegare perché il primo fosse frutto di errore di valutazione. Il principio della sufficienza del voto numerico non opera quando esistono due voti differenti. Il criterio cronologico non giustifica la scelta. L’intervento in autotutela, se avviene prima dell’apertura delle offerte economiche, può involgere discrezionalità tecnica, ma esige specifica motivazione (richiamata TAR Bari n. 313/2018 e TAR Bari n. 513/2022).

Da qui l’accoglimento: annullata l’aggiudicazione del lotto n. 35, dichiarato il diritto della ricorrente all’aggiudicazione e disposto il subentro nel contratto ove stipulato, non essendo possibile una nuova rivalutazione dopo l’apertura delle offerte economiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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