Sospensione della decadenza I.A.P. per la complessità degli accertamenti tecnici (TAR Lombardia n. 952 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di decadenza dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo quando l’amministrazione eserciti un potere pubblicistico di verifica dei presupposti, non assumendo rilievo decisivo il carattere vincolato di singoli segmenti dell’accertamento. La sospensione cautelare del provvedimento di decadenza con effetto retroattivo può essere disposta quando gli accertamenti tecnici e contabili sottesi alla verifica dei requisiti presentino profili di obiettiva complessità, tali da richiedere un approfondito scrutinio in sede di merito, e l’immediata esecuzione del provvedimento sia idonea a incidere su posizioni fiscali, previdenziali e amministrative già consolidate, determinando conseguenze economiche di non agevole reversibilità.
Il Fatto
La ricorrente, imprenditrice agricola, impugnava i decreti con cui la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia aveva disposto la decadenza dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del d.lgs. n. 99/2004 e della D.G.R. XI/4416/2021, con effetto retroattivo dall’11.10.2022. I provvedimenti, notificati in data 05/05/2026, erano stati adottati all’esito di un procedimento di verifica e controllo sui requisiti del tempo di lavoro e del reddito agricolo.
La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei decreti, deducendo che nel periodo di efficacia del riconoscimento condizionato erano stati perfezionati atti di acquisto di terreni agricoli sul presupposto della spendibilità della qualifica I.A.P., sicché la retroazione degli effetti decadenziali avrebbe inciso su rapporti già consolidati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato la questione di giurisdizione, richiamando l’art. 7 cod. proc. amm. e il più recente orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui anche in materia di qualifica I.A.P. la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quando l’amministrazione eserciti un potere pubblicistico di verifica dei presupposti nell’ambito della disciplina agricola e della PAC (Cons. di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2022, n. 957). Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati non si risolvono nel mero accertamento automatico di presupposti normativi, ma postulano apprezzamenti tecnici in ordine alla superficie rilevante, alla cumulabilità delle ore di lavoro per colture in rotazione, all’individuazione del coefficiente colturale applicabile e alla qualificazione delle entrate derivanti dall’attività di auto-raccolta, radicando la giurisdizione del TAR.
Nel merito, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso presenta profili di complessità con riguardo agli accertamenti tecnici e contabili sottesi alla verifica dei requisiti, con particolare riferimento alla quantificazione del tempo di lavoro agricolo, alla rilevanza della rotazione colturale e alla qualificazione reddituale dell’attività di auto-raccolta, profili che richiedono un più approfondito scrutinio in sede di merito.
Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha ritenuto particolarmente intenso, poiché l’immediata esecuzione dei decreti determina la cancellazione retroattiva della qualifica I.A.P. dalle banche dati regionali e la comunicazione del provvedimento all’Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio e all’INPS, con possibile incidenza immediata su posizioni fiscali, previdenziali e amministrative già in essere. La retroazione degli effetti decadenziali, inoltre, è idonea a incidere in via immediata su rapporti già consolidati, atteso che la ricorrente ha dedotto e documentato il perfezionamento di atti di acquisto di terreni agricoli nel periodo di efficacia del riconoscimento condizionato.
Alla luce di tali considerazioni, pur dovendo essere riservato al merito l’approfondito esame delle singole censure per la loro obiettiva complessità tecnica e documentale, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, al fine di evitare il consolidarsi di effetti pregiudizievoli gravi e difficilmente reversibili derivanti dall’immediata operatività della decadenza con efficacia retroattiva. L’ordinanza ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, fissato l’udienza pubblica di merito e compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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