Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 468 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e si applica, con i necessari adattamenti, anche al processo amministrativo. Ai fini dell’ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. la esclude espressamente. L’Amministrazione non può giustificare l’inerzia invocando la competenza di altro organo del medesimo Ministero, perché il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Il giudice nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e trasmette gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Il Fatto
Una docente otteneva dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in domanda, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione.
La sentenza, notificata in forma esecutiva, non veniva eseguita. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’attuazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato. Accerta altresì il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Richiama il proprio consolidato orientamento: la norma citata, calibrata sul processo civile, è applicabile anche al procedimento di ottemperanza, ma con gli adattamenti necessari. Il riferimento al titolo esecutivo opera solo ai fini dell’esecuzione civile, mentre l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude che sia necessaria la formula esecutiva.
Il Tribunale affronta poi l’eccezione dell’Amministrazione, che aveva invocato la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. Il rilievo è respinto: ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. L’organo intimato non può quindi giustificare la propria inerzia con la competenza altrui.
Il ricorso è pertanto accolto. Le somme accertate in sentenza devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente, con accessori come per legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia viene nominato sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un funzionario, per provvedere entro ulteriori sessanta giorni.
Il Collegio esclude la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario. Infine, per i profili di danno erariale, dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo.
Nota della Redazione
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