Terzo condono, in zona vincolata sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1094 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, in Sicilia come nel resto del territorio nazionale, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo relativo. L’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta, e il rinvio integrale operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 impone di applicare tale limite in ambito regionale. Nelle zone vincolate sono perciò sanabili i soli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al citato decreto, sempre che le opere siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e siano state realizzate prima dell’imposizione del vincolo. La creazione di nuovi volumi o superfici resta insanabile, senza che rilevi la circostanza che l’intervento sarebbe stato autorizzabile in via preventiva.
Il Fatto
I ricorrenti hanno acquistato all’asta giudiziaria una villa unifamiliare in Taormina, composta da due unità immobiliari. Riscontrate alcune difformità edilizie e non rinvenuto il titolo originario, hanno presentato istanza di sanatoria al Comune per la tipologia di abuso 3, avendo realizzato un vano scala chiuso attorno alla preesistente scala esterna, un piccolo locale caldaia, due locali di sgombero, una lavanderia e un portico.
La Soprintendenza competente ha espresso parere negativo, richiamando la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022. I ricorrenti hanno impugnato quel diniego, che assumevano privo di motivazione e adottato senza preavviso di rigetto, deducendo la possibilità di sanare gli abusi in forza del parere del C.G.A.R.S., Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012, e l’illegittimità costituzionale della disciplina per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. La Consulta ha chiarito che il rinvio dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 è integrale e comprende quindi i limiti entro i quali il titolo può essere rilasciato, compreso il limite di cui alla lettera d) del comma 27.
Da qui la conseguenza: in presenza di vincoli relativi non è ammesso il condono, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni individuate dalla giurisprudenza. Il Tribunale richiama sul punto il C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, nonché le pronunce del TAR Palermo e del TAR Catania, e considera superato il parere n. 291/10 invocato dai ricorrenti. L’ordinanza cautelare n. 357/2023, che aveva rimesso alla cognizione piena l’approfondimento sulle ricadute della declaratoria di incostituzionalità, non giustifica un mutamento dell’indirizzo già consolidatosi.
Quanto al profilo paesaggistico, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il divieto di incremento dei volumi si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e non, interrati o fuori terra, e la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico. Nel caso concreto la realizzazione di nuovi volumi e superfici rende le opere insanabili.
Il Tribunale respinge quindi le censure di difetto di motivazione: il provvedimento è motivato per relationem ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, con richiamo alla circolare assessoriale, che l’Amministrazione deve rendere disponibile ma non allegare. L’omesso preavviso di rigetto è irrilevante, trattandosi di atto di natura vincolata. Né vale obiettare che le opere sarebbero state autorizzabili ex ante: l’autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 164 del decreto legislativo n. 42/2004 non è ammessa per tutti gli interventi autorizzabili preventivamente, e il legislatore può discrezionalmente escludere dal beneficio le ipotesi di maggiore gravità.
Il Collegio esclude infine alcun legittimo affidamento, neppure in capo all’acquirente in asta giudiziaria, e ritiene che la demolizione non arreghi aggravio ambientale, dovendo i rifiuti essere smaltiti a norma di legge. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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