Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in caso di rinuncia alla soluzione edilizia oggetto di SCIA (TAR Lombardia n. 4128 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dal ricorrente, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando la nuova istanza amministrativa presentata non sia meramente aggiuntiva ma sostitutiva dell’interesse sostanziale originariamente azionato in giudizio. L’eventuale annullamento del provvedimento impugnato non restituisce alcuna utilità concreta al ricorrente che abbia espressamente rinunciato all’esecuzione delle opere cui il titolo edilizio era funzionalmente preordinato. La definizione in rito del giudizio e il carattere sopravvenuto della causa di improcedibilità giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale dell’08.07.2024 con cui il Comune aveva disposto la chiusura e l’archiviazione della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata il 18.12.2023, nonché la comunicazione di avvio del procedimento del 27.05.2024, adottata ai sensi degli artt. 19, commi 3 e 4, e 21-nonies della legge n. 241/1990. La SCIA concerneva un intervento unitario su un compendio immobiliare comprendente la riqualificazione di una torre ricettiva, la demolizione di un fabbricato commerciale e una nuova soluzione edilizia con mutamento di destinazione d’uso.
Successivamente all’introduzione del ricorso, la parte ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando di aver presentato una nuova pratica edilizia con cui aveva rinunciato all’esecuzione delle opere che prevedevano l’utilizzo della volumetria, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha valutato la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse collocandola in un quadro fattuale inequivoco, rilevando che il ricorrente aveva abbandonato la soluzione progettuale oggetto della SCIA impugnata e aveva scelto di perseguire una diversa istanza di regolarizzazione, senza incremento o decremento di superficie lorda e senza cambio d’uso, all’interno del sedime dell’edificio alberghiero.
In diritto, il Collegio ha richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione. Nel caso di specie, l’interesse all’annullamento dell’archiviazione è venuto meno per effetto della scelta del ricorrente di non perseguire più la soluzione edilizia imperniata sulla SCIA originaria.
Il Tribunale ha evidenziato il carattere sostitutivo e non meramente aggiuntivo del nuovo percorso amministrativo: l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe restituito alcuna utilità concreta, attesa l’espressa rinuncia all’esecuzione delle opere cui il titolo impugnato era preordinato. Il nuovo procedimento amministrativo risultava, pertanto, idoneo a sostituire integralmente l’interesse sostanziale originariamente azionato in giudizio.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese, motivata dalla definizione in rito del giudizio, dal carattere sopravvenuto della causa di improcedibilità e dalla connessione della controversia con giudizi paralleli riguardanti il medesimo compendio immobiliare.
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Nota della Redazione
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