Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Piemonte n. 1371 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all’Amministrazione presso il domicilio reale e, alla data di proposizione del ricorso, è infruttuosamente decorso il termine di art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione inadempiente di dare esecuzione al giudicato entro il termine fissato e, per l’ipotesi di inutile decorso dello stesso, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di delega. Il compenso del Commissario dipendente pubblico è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi su una pronuncia del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito, sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo complessivo di euro 1.500, oltre interessi legali, in relazione a tre anni scolastici.

Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio, con la prospettazione dell’intervenuto inadempimento dell’Amministrazione al titolo giudiziale passato in giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce i presupposti dell’ottemperanza richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica il rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme e notificata all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale mediante posta elettronica certificata.

Alla data di proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Non emergono contestazioni sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di dare esecuzione al giudicato.

Su queste basi il Collegio ordina al Ministero di accreditare sulla carta elettronica le somme liquidate nel titolo, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora il Commissario ad acta nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10/03/2014 n. 55, dimidiati ex art. 4, comma 1, e ridotti per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. Si dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Il Collegio manda infine alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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