Liquidazione compenso commissario ad acta e determinazione somma congrua (TAR Puglia decreto collegiale n. 754 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al commissario ad acta, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 115/2002, avviene con decreto collegiale del giudice dell’ottemperanza che ha conferito l’incarico, il quale determina la somma spettante in misura congrua, valutata la natura e la complessità dell’adempimento richiesto. Il provvedimento di liquidazione ha natura provvedimentale e non giurisdizionale, essendo volto a remunerare l’attività svolta dall’ausiliario del giudice nell’esecuzione della sentenza. La congruità della somma liquidata è rimessa alla prudente valutazione del collegio, che tiene conto dell’entità dell’incarico e delle attività effettivamente poste in essere dal commissario.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso per l’annullamento dell’obbligo di provvedere della Regione Puglia sulle istanze di accreditamento presentate per una RSA, chiedendo, ove occorra, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Il TAR Puglia, con sentenza n. 1258 del 2024, aveva definito il giudizio accogliendo le richieste della ricorrente e nominando il commissario ad acta per l’adempimento dell’incarico. Successivamente, il commissario ha presentato istanza per l’emissione del decreto di pagamento del proprio compenso.

La Motivazione del Tribunale

Il collegio ha preliminarmente richiamato l’art. 57 d.P.R. n. 115/2002 e gli artt. 49 e ss. d.P.R. n. 139/2022, quali fonti normative che regolano la liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice. La disciplina applicabile prevede che il compenso del commissario ad acta sia determinato dal giudice che ha conferito l’incarico, il quale deve valutare la natura dell’adempimento e la sua complessità.

Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto congrua la determinazione in complessivi euro 1.000,00 della somma spettante al commissario ad acta, avendo riguardo alla natura dell’incarico svolto. La liquidazione è stata disposta al netto delle imposte di legge, con rivalsa per I.V.A. e C.A.P. se dovuti, secondo la prassi applicativa in materia di compensi agli ausiliari del giudice.

Il provvedimento è stato adottato in forma di decreto collegiale, reso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025, e depositato in segreteria per la comunicazione alla parte istante. La scelta della forma collegiale risponde alla natura dell’atto, trattandosi di determinazione intervenuta in un giudizio definito con sentenza della sezione.

La somma liquidata rappresenta pertanto il corrispettivo per l’attività svolta dal commissario in esecuzione della sentenza n. 1258 del 2024, e la sua determinazione in misura forfettaria risulta coerente con l’entità dell’incarico conferito, senza che emergano elementi per una maggiore o minore quantificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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