Revoca ZFU sisma: obbligo di motivare sulla continuità dell’impresa (TAR Marche n. 103 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca delle agevolazioni per la Zona Franca Urbana sisma Centro-Italia, il provvedimento che esclude il beneficio per assenza di sede nel territorio alla data del sisma è viziato da difetto di motivazione quando omette di valutare la circostanza che il medesimo soggetto, con diverso codice ATECO e partita IVA, aveva ivi sede prima di tale data ed era rimasto attivo per mesi. La ratio dell’esclusione, limitata alla categoria F e alle imprese insediatesi dopo il sisma, non impedisce di considerare la continuità sostanziale dell’attività. Le ragioni integrative esposte solo nella difesa erariale non sanano il vizio. Ne consegue l’annullamento dell’atto, nei limiti della contestazione sulla sede, con riedizione del potere nel contraddittorio.
Il Fatto
Il ricorrente svolgeva attività di cura e manutenzione del paesaggio con impresa individuale avente sede in un Comune colpito dal sisma del 2016. Dopo gli eventi sismici cancellava l’impresa dal registro nel marzo 2017 e la riattivava nel novembre 2017, mutando l’attività in installazione di impianti di irrigazione per giardini, ricompresa nella categoria F della codifica ATECO 2007.
Nel luglio 2019 presentava domanda per le agevolazioni della Zona Franca Urbana ai sensi dell’art. 46 d.l. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017. L’Amministrazione concedeva il beneficio con decreto direttoriale dell’agosto 2019; nel 2022 comunicava il preavviso di revoca e adottava il provvedimento di non ammissione e revoca, per lo svolgimento di attività di categoria F e per l’assenza di sede nella ZFU alla data del 24 agosto 2016. Il ricorrente impugnava l’atto, deducendo l’errata interpretazione della normativa e della circolare direttoriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione sulla asserita retroattività delle cause di esclusione, introdotte dalla legge n. 145/2018. La censura non è condivisibile: la domanda è stata presentata nel luglio 2019, dopo l’entrata in vigore della modifica, che non prevede alcuna salvaguardia per chi abbia già avviato l’attività. Nessun deficit motivazionale è ravvisabile sul punto.
Il motivo è invece fondato sotto il profilo del difetto di motivazione in relazione alla seconda condizione di esclusione, ossia l’assenza di sedi nella ZFU alla data del sisma. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare che la ditta individuale, sia pure con diverso codice ATECO e diversa partita IVA, aveva sede nel Comune ben prima di tale data ed era rimasta attiva fino a mesi dopo, nella medesima sede della nuova impresa e con uguale codice fiscale e denominazione.
Il Tribunale ricostruisce la ratio della disciplina: il novellato art. 46 d.l. n. 50/2017 e la circolare introducono un regime eccezionale volto a evitare l’insediamento di imprese edili prive di legami con il territorio, come confermato dalla stessa difesa erariale. La formulazione della norma e della circolare non esclude, pertanto, di prendere in considerazione la continuità sostanziale dell’attività invocata dal ricorrente.
Il provvedimento impugnato tace sul punto. La relazione difensiva dell’Amministrazione, che ipotizza un’elusione del requisito della riduzione del fatturato, non può essere valorizzata: quella motivazione non è contenuta né accennata nell’atto. L’annullamento è quindi disposto nei limiti della contestazione sulla sede, con obbligo di riedizione del potere nel necessario contraddittorio e di esauriente motivazione. Il resto del ricorso è respinto, insieme alla domanda di accertamento, per la necessità di rivalutazione dell’atto; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.