Autotutela e annullamento d’ufficio: necessaria la comunicazione di avvio del procedimento (TAR Puglia n. 1094 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di autotutela e di ritiro, compresi l’annullamento d’ufficio e la decadenza, devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, onde consentire all’interessato un effettivo contraddittorio e all’amministrazione di acquisire gli elementi utili alla valutazione dell’interesse pubblico. L’omessa comunicazione vizia il provvedimento e si riverbera sul difetto di motivazione, impedendo di ritenere che l’iter si sarebbe comunque concluso con la medesima determinazione ex art. 21 octies legge n. 241/1990. La domanda risarcitoria va respinta quando il bene della vita non è assodato e l’amministrazione è chiamata a rideterminarsi, non essendo configurabile l’ingiustizia del danno.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato a un avviso pubblico, per soli titoli, indetto dalla ASL di Lecce per la formazione di una graduatoria utilizzabile per incarichi provvisori di collaboratore amministrativo professionale, categoria D. Con delibera del Commissario Straordinario del 10 agosto 2022, l’azienda la escludeva dalla graduatoria per “riscontrate difformità” tra quanto verificato e quanto dichiarato nella domanda, con conseguente rettifica della graduatoria.
L’esclusione riguardava la dichiarazione relativa al servizio reso presso la ASL nel profilo professionale messo a concorso. Il provvedimento è stato notificato alla ricorrente solo il 4 dicembre 2023. La candidata impugnava gli atti, lamentando difetto di motivazione, omessa comunicazione di avvio del procedimento, carenza istruttoria, violazione dell’art. 21 nonies legge n. 241/1990 per il decorso del termine ragionevole e chiedeva il risarcimento del danno derivante dalla mancata stabilizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie la domanda annullatoria incentrandola sulla dedotta omissione dell’avviso di avvio del procedimento. Dagli atti emerge che la nota di comunicazione, pur predisposta dall’amministrazione e recante la data del 17 marzo 2022, non è stata recapitata alla ricorrente prima dell’adozione del provvedimento gravato.
Il Tribunale ribadisce che sussiste a carico della pubblica amministrazione l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai possibili destinatari quando intenda emanare un atto di secondo grado, di annullamento, di revoca o di decadenza. Richiama sul punto il Cons. Stato, Sez. V, n. 5168 del 2019, secondo cui gli atti di autotutela devono essere preceduti dalla comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990, per consentire la tutela dell’interessato e fornire all’amministrazione elementi di conoscenza utili all’esercizio del potere discrezionale.
L’omissione si riverbera sul vizio di motivazione, con particolare riguardo alla mancata valutazione della circostanza che l’addebito potesse originare da una discrasia tra il format elettronico della domanda e la norma indittiva sui titoli di carriera. Il format prevedeva la possibilità di indicare il servizio svolto presso aziende del servizio sanitario anche con contratti libero professionali, mentre l’avviso richiamava prioritariamente le esperienze svolte quale dipendente, con formula non ostativa. Ne deriva la plausibilità di un errore della candidata, con conseguente erroneità e non non veridicità della dichiarazione.
Il Collegio esclude che l’iter di annullamento d’ufficio si sarebbe necessariamente concluso con la determinazione impugnata ai sensi dell’art. 21 octies legge n. 241/1990. In luogo dell’esclusione era configurabile la decurtazione del punteggio per i titoli di carriera, con eventuale rideterminazione in peius della posizione in graduatoria. Assorbiti i restanti motivi per pregiudizialità logico-giuridica, con salvezza della riedizione del potere.
Respinta la domanda risarcitoria: l’amministrazione deve rideterminarsi e non è assodata la spettanza del bene della vita. Il paradigma è quello della responsabilità da fatto illecito, che esige l’ingiustizia del danno, esclusa quando l’interesse legittimo riceve tutela con l’annullamento di un’illegittimità formale che impone solo la rideterminazione (richiamate Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 2021 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2015). Spese compensate per un terzo, con condanna dell’amministrazione al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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