Sospensione e mancato impulso di parte: estinzione del giudizio amministrativo (TAR Puglia n. 1094 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di sospensione del processo amministrativo disposta ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., senza fissazione dell’udienza di prosecuzione, la parte interessata deve presentare istanza di fissazione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.. L’onere di impulso non può essere supplito da un’iniziativa d’ufficio. La previsione dell’art. 80, comma 3-bis, c.p.a. consente al Presidente di disporre istruttoria e di fissare l’udienza solo per verificare la persistenza delle ragioni della sospensione e la giustificazione dell’inerzia, non per sostituire l’impulso di parte. Ove l’inerzia sia ingiustificata, il giudizio è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a..

Il Fatto

Il ricorrente, locatario di una struttura destinata ad attività stagionale di intrattenimento e somministrazione, impugnava le note con cui il Comune aveva negato l’autorizzazione per pubblico spettacolo ex art. 68 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e revocato la pregressa autorizzazione commerciale. Il giudizio veniva sospeso con ordinanza collegiale in ragione della pregiudizialità di un ricorso connesso, definito con sentenza di primo grado poi confermata in appello dal Consiglio di Stato.

A seguito della definizione del giudizio pregiudiziale, il Comune depositava la sentenza d’appello. Il ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, senza tuttavia attivare la prosecuzione del processo sospeso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il testo dell’art. 80 c.p.a., come integrato dal D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e la lettura offertane dall’Adunanza Plenaria n. 4/2024. Da tale decisione si ricava che l’art. 297 c.p.c. si applica a tutti i casi di sospensione e che l’onere di chiedere la fissazione dell’udienza non è derogato dall’illegittimità dell’ordinanza di sospensione.

Il Tribunale esclude che il meccanismo officioso del comma 3-bis possa sostituire l’impulso di parte. Tale previsione reagisce a situazioni di stallo, consentendo al Presidente di accertare la persistenza delle ragioni della sospensione dopo il decorso dei tre mesi. La fissazione d’ufficio è finalizzata a verificare la cessazione della causa sospensiva e la giustificazione dell’inerzia, non alla prosecuzione del giudizio.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che la causa di sospensione è cessata con la pubblicazione della sentenza del Cons. Stato Sez. VII n. 9238/2023 del 25 ottobre 2023. Il ricorrente non ha proposto istanza di fissazione nel termine perentorio di novanta giorni prescritto dall’art. 80, comma 1, c.p.a..

Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.. Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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