La modifica del preventivo di connessione non può alterare la soluzione tecnica (TAR Lombardia n. 1094 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di modificare il preventivo di connessione alla rete elettrica è ammissibile solo quando non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione. Ove il richiedente chieda lo spostamento dell’impianto di produzione e la variazione del punto di inserimento in rete, la domanda non integra una modifica del preventivo, ma una nuova domanda di connessione. Il gestore di rete conserva un potere discrezionale di accoglimento o rifiuto, ma il diniego deve esporre le relative motivazioni. L’annullamento del provvedimento dell’Autorità che abbia sanzionato la carenza motivazionale del diniego è giustificato quando il rigetto risulti comunque conforme alla disciplina del TICA.

Il Fatto

In data 12 novembre 2014, a seguito di domanda di connessione alla rete presentata dalla Ditta Individuale Cucci Carlo, per un impianto eolico di potenza pari a 60 kW ubicato in Località Cozzo Gagliardo, Forenza (PZ), Enel emetteva un preventivo identificato dal codice di rintracciabilità T0711112, avente ad oggetto la costruzione di circa 1.200 m di cavo aereo e circa 50 m di cavo interrato. Il preventivo veniva accettato in data 15 dicembre 2014.

Con nota in data 8 marzo 2015, la Ditta Cucci presentava ad Enel una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del TICA, evidenziando la necessità di spostare il sito di ubicazione dell’impianto e chiedendone la connessione nel punto di inserimento più vicino. Con nota del 30 marzo 2015, Enel comunicava di non poter accogliere la richiesta, qualificandola come nuova domanda di connessione. Con delibera n. 521/2015/e/eel del 5 novembre 2015, Arera accoglieva il reclamo, ritenendo il diniego illegittimo per difetto di motivazione. Enel proponeva ricorso per l’annullamento di tale delibera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della qualificazione della richiesta presentata dalla Ditta e del potere del gestore di rete in materia di modifica del preventivo di connessione. Il punto di partenza è l’art. 7 del TICA, che consente al gestore di decidere se accettare o rifiutare la richiesta di un nuovo preventivo, imponendo in ogni caso di evidenziare le motivazioni del rifiuto.

Secondo il Tribunale, la ditta aveva in realtà richiesto un’evidente alterazione della precedente soluzione tecnica, comportando lo spostamento della localizzazione dell’impianto di produzione e un cambio del punto di inserimento dello stesso nella rete di distribuzione. Tale richiesta non poteva qualificarsi come modifica del preventivo, bensì come nuova domanda di connessione.

Il Collegio richiama il comma 8 dell’art. 7 del TICA, secondo cui la modifica di un preventivo può avere luogo solo quando non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione, e le modifiche possono essere effettuate previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale. Nel caso di specie tali condizioni non ricorrevano.

Il Tribunale esamina anche l’argomento di Arera secondo cui il diniego di Enel sarebbe ingiustificato alla luce dell’intenzione della ditta di mantenere immutato il punto di inserimento indicato nel primo preventivo, qualora il nuovo punto fosse risultato indisponibile. Nel procedimento di reclamo, Enel si era peraltro dichiarata disponibile ad elaborare un nuovo preventivo con soluzione tecnica identica a quella originaria, offerta rifiutata dalla richiedente: ciò dimostra l’infondatezza di tale argomento.

Alla luce della fondatezza del primo motivo, il Collegio accoglie anche il secondo, con cui la ricorrente censurava la parte del provvedimento che le prescriveva di corrispondere al reclamante l’indennizzo automatico previsto dall’art. 14, comma 1, del TICA. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese, salvo il rimborso del contributo unificato in favore di Enel Distribuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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