L’ammonimento del Questore richiede istruttoria completa e contraddittorio (TAR Calabria n. 589 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 è un atto di natura discrezionale che, pur prescindendo dalla piena prova della responsabilità dell’ammonito, deve essere sorretto da un quadro indiziario acquisito tramite una compiuta istruttoria e da una motivazione adeguata. La natura indiziaria del giudizio non attenua, ma rafforza, l’obbligo dell’Amministrazione di svolgere un’istruttoria seria, completa e imparziale, che non si limiti a recepire acriticamente la versione della persona offesa. L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è legittima solo in presenza di motivate ragioni di urgenza, legate a potenziali pregiudizi irreparabili per il segnalante, e non può fondarsi su una pregiudiziale valutazione di inutilità dell’apporto partecipativo del destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Reggio Calabria a seguito dell’istanza presentata dal coniuge, la quale riferiva di un episodio di presunte molestie verificatosi durante una sfilata di carnevale. L’atto era stato emesso senza la comunicazione di avvio del procedimento e sulla base di una limitata attività istruttoria.
Nel ricorso si deduceva il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, evidenziando la mancata considerazione di elementi difensivi, quali conversazioni digitali e un verbale di intervento della Polizia di Stato che avrebbero descritto diversamente i fatti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la regolare evocazione in giudizio della controinteressata e ha poi trattato congiuntamente i motivi di ricorso, giudicandoli fondati. Il Collegio ha richiamato la natura di misura di prevenzione amministrativa dell’ammonimento, finalizzata a una funzione anticipata di dissuasione delle condotte di cui all’art. 612-bis cod. pen., la cui adozione non richiede la piena prova della responsabilità ma esige comunque un quadro indiziario serio e attendibile.
La sentenza ha precisato che, pur essendo il provvedimento di natura discrezionale, la motivazione costituisce presidio imprescindibile di legalità sostanziale, richiamando i precedenti del Cons. Stato, Sez. III, 13 maggio 2026, n. 3750 e Cons. St. Sez. III n. 446/2026, secondo cui la valutazione parziale o unilateralmente orientata dei fatti rende illegittimo l’atto.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limitava a recepire la ricostruzione della richiedente e le dichiarazioni dei terzi sentiti a sommarie informazioni, senza confrontarsi con i profili critici prospettati dall’ammonendo e senza considerare il verbale di intervento degli agenti di Polizia, che lasciava emergere un quadro di conflittualità coniugale e una possibile reciprocità di offese.
Quanto al difetto di partecipazione procedimentale, il Collegio ha chiarito che solo motivate ragioni di urgenza, puntualmente indicate e legate a pregiudizi irreparabili per il segnalante, giustificano l’omissione del contraddittorio endoprocedimentale. Nel caso in esame, il Questore aveva omesso l’avviso di avvio sulla base di una mera prognosi di inutilità dell’apporto partecipativo, senza allegare specifiche esigenze di celerità.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, annullando il provvedimento e condannando l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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