Silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 TUED (TAR Campania n. 2194 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 costituisce silenzio significativo di rigetto, al quale la legge ricollega gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego. Il diniego tacito è per espressa previsione normativa privo di motivazione espressa: la motivazione è in re ipsa e va ricercata nella insussistenza dei presupposti che consentirebbero la sanatoria di opere solo formalmente abusive ma sostanzialmente conformi agli strumenti urbanistici. Il diniego per silentium è quindi impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il suo contenuto di rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il diniego formatosi per silentium sul Comune a fronte dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 TUED. L’istanza era stata avanzata dopo un avviso di avvio del procedimento con cui il Comune aveva contestato la realizzazione di due opere: la chiusura su tre lati di una tettoia autorizzata, con incremento volumetrico, e la creazione di un vano corridoio di collegamento tra la tettoia e l’appartamento.
Il ricorso si fondava su un unico motivo: violazione degli artt. 2, 3 e 10-bis legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., con deduzione dell’illegittimità del diniego silente per difetto di motivazione. Il ricorrente sosteneva inoltre che le opere non necessitassero del permesso di costruire. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e ritiene manifestamente infondata la censura di difetto di motivazione. La formazione per silentium del rigetto è legislativamente prevista: il silenzio sull’istanza di sanatoria costituisce ipotesi di silenzio significativo, cui la norma ricollega gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego. Si determina così una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in presenza di un provvedimento espresso.
Il diniego tacito è, per espressa previsione normativa, privo di motivazione espressa: la motivazione è in re ipsa e risiede nella insussistenza dei presupposti normativamente predeterminati. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI n. 9148/2023, il Tribunale ribadisce che il silenzio assume valore legale tipico di rigetto e che la natura provvedimentale è confermata dalla stessa disposizione, secondo cui decorsi sessanta giorni la richiesta si intende rifiutata.
Il Collegio esclude anche i presupposti per sollevare una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 36 TUED nella parte in cui prevede il silenzio-rigetto. Richiamando TAR Lazio, Roma, sez. II n. 3886/2020, osserva che decorso il termine si forma il silenzio-diniego, impugnabile nel termine decadenziale di ulteriori sessanta giorni, senza che possano ravvisarsi vizi formali o difetto di motivazione. Solo l’eventuale accoglimento dell’istanza deve essere sorretto da motivazione completa, come chiarito da TAR Campania, Napoli, sez. II n. 3644/2013: l’obbligo di adeguata motivazione riguarda l’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta.
Nel merito, il Tribunale richiama il principio della valutazione complessiva degli abusi edilizi: in presenza di una pluralità di opere, a fortiori se connesse per struttura o funzione, la valutazione va svolta complessivamente e non atomisticamente, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. VI n. 8848/2022. Il completamento e la chiusura della tettoia e il corridoio di collegamento costituiscono attività edilizie additive, per le quali era necessario il permesso di costruire, incombendo sugli interessati l’onere di dimostrare la compatibilità urbanistica e paesaggistica delle opere.
Il Collegio ritiene superfluo l’esame della rilevanza paesaggistica, poiché la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non può ritenersi sussistente a fronte di opere abusive realizzate in zona vincolata, comportanti incremento volumetrico, per le quali l’autorizzazione paesaggistica non potrebbe essere rilasciata ex post ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Le opere consistono in nuovi volumi e nuove superfici che, in area paesaggisticamente vincolata, avrebbero potuto ottenere il permesso solo previa autorizzazione paesaggistica. Il ricorso è quindi respinto, con nulla per le spese in ragione della mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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