Equivalenza: limite invalicabile quando il prodotto offerto è un aliud pro alio (TAR Lombardia n. 2460 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante, pure in presenza di ampia discrezionalità, resta vincolata al rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa e, in particolare, al principio di autovincolo. Le specifiche tecniche fissate nella lettera d’invito, ove espressione di un’esigenza clinica ponderata, sono vincolanti anche per l’amministrazione. Il principio di equivalenza non consente di ammettere un prodotto difforme dalle caratteristiche minime ed essenziali: quando la difformità integra un aliud pro alio, l’aggiudicazione è illegittima per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione della par condicio. La verifica di conformità deve essere puntuale e comparativa, non limitarsi a un giudizio di astratta idoneità.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la deliberazione con cui l’ASST aveva disposto l’affidamento diretto in favore della controinteressata della fornitura di bende per il drenaggio del sangue da arti. La lettera d’invito richiedeva specifiche tecniche precise: una gamma di misure per circonferenze fino a 99 cm e valori di occlusione differenziati da 130 a 190 mmHg.
Il prodotto aggiudicato presentava difformità: circonferenza massima di 85 cm, unico valore fisso di occlusione a 180 mmHg. Nonostante ciò, la stazione appaltante ne confermava la conformità e procedeva all’affidamento in ragione del prezzo più basso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la stretta connessione. Ha evidenziato che, pur nella lata discrezionalità dell’affidamento diretto, l’azione amministrativa resta vincolata ai principi di buona fede, trasparenza e autovincolo. Le specifiche tecniche della lettera d’invito non costituivano mere indicazioni, ma espressione di un fabbisogno clinico vincolante.
Il principio di equivalenza consente di ammettere prodotti tecnicamente diversi solo previa dimostrazione della conformità sostanziale e funzionale. Tale principio incontra un limite invalicabile quando l’offerta si configura come aliud pro alio o non rispetta le caratteristiche essenziali della lex specialis. La gamma di valori di occlusione differenziati è stata giudicata caratteristica sostanziale, non dettaglio formale.
La verifica di conformità si è rivelata affetta da carenza di istruttoria: la scheda di valutazione esprimeva un giudizio di astratta idoneità senza confronto puntuale con le specifiche richieste né parere dei clinici utilizzatori. La contestazione dell’equivalenza è stata reputata arbitraria per difetto di motivazione. Il Collegio ha ritenuto illogica la difesa dell’amministrazione, basata sulla gestione extra-contratto della quota difforme del fabbisogno, perché contraria ai principi di economicità e buon andamento.
L’operato ha determinato violazione della par condicio: l’ammissione di un prodotto inferiore, valutato solo sul prezzo, ha vanificato il confronto competitivo pregiudicando l’operatore che aveva rispettato le specifiche. Accolto il ricorso, il Collegio ha dichiarato l’inefficacia dell’eventuale contratto e assorbito la domanda risarcitoria, ordinando all’amministrazione, in caso di riedizione del potere, di motivare valutando l’equivalenza dei prodotti.
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Nota della Redazione
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