Omessa comunicazione dei motivi ostativi e revoca del permesso di soggiorno: il provvedimento è annullabile (TAR Abruzzo n. 206 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo costituisce provvedimento avente natura discrezionale, in quanto presuppone il bilanciamento di opposti interessi. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 determina l’annullabilità del provvedimento, atteso che il terzo periodo del comma 2 dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, come introdotto dal d.l. n. 76/2020, esclude espressamente l’applicazione della sanatoria processuale a tale specifica violazione procedimentale. Nei procedimenti ad iniziativa di parte aventi contenuto discrezionale, l’amministrazione non può provare in giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, dovendo invece garantire all’interessato la partecipazione procedimentale.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario, titolare dal 2010 del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentava istanza per il rilascio del duplicato del titolo, deducendone lo smarrimento. La Questura, riscontrando l’istanza, revocava invece il permesso di soggiorno, ritenendo ostativi alla permanenza nel territorio dello Stato i precedenti penali e di polizia e le irregolarità fiscali emerse a carico del richiedente. Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, deducendo, tra i motivi, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’obbligo di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Il TAR ha rammentato che la revoca del permesso di soggiorno è stata adottata dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, che ha novellato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, aggiungendovi un terzo periodo.
La disposizione ora prevede che il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tuttavia, tale regola di sanatoria processuale non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La revoca del permesso di soggiorno, ha precisato il Tribunale, presuppone il bilanciamento di opposti interessi e ha quindi contenuto discrezionale: l’amministrazione che abbia omesso la comunicazione dei motivi ostativi non può essere ammessa a provare che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, a differenza di quanto accade per l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
L’accoglimento del ricorso ha determinato l’annullamento del provvedimento impugnato, con effetto conformativo consistente nella rinnovazione del procedimento nel rispetto delle garanzie del contraddittorio, impregiudicati gli aspetti sostanziali della questione. Le spese sono state compensate in considerazione di tale effetto conformativo.
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Nota della Redazione
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