Prelievo latte: prescrizione decennale del capitale e quinquennale degli interessi (Cons. Stato n. 1094 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prelievo supplementare dovuto per il superamento delle quote latte è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, non costituendo prestazione periodica, e non ricade nell’ambito di applicazione del termine breve del Regolamento CE n. 2988/95. Gli interessi maturati sul capitale seguono invece il termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., quale obbligazione autonoma rispetto al debito principale. La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio interrompe la prescrizione anche quando l’iniziativa sia assunta dal debitore in forma impugnatoria, purché l’amministrazione si costituisca ribadendo la pretesa creditoria. In appello i documenti nuovi, non prodotti in primo grado nonostante specifico ordine istruttorio, sono ammissibili solo se attestano la formazione di un giudicato, per evitare il contrasto tra giudicati.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 9 ottobre 2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 36.696,18 per tributi coattivi relativi alle annate 1996 e 2005 in materia di quote latte. Nel primo grado il TAR Puglia ha disposto istruttoria, ordinando alle amministrazioni di depositare tutti gli atti di accertamento e di intimazione e di fornire chiarimenti. L’ordine è rimasto inevaso.
Il TAR, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la prescrizione del credito, rilevando che le amministrazioni non avevano provato l’interruzione del termine. L’AGEA ha appellato, depositando contestualmente documenti e chiedendone l’ammissione ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm. L’appellato si è costituito senza riproporre i motivi di primo grado non esaminati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità della documentazione prodotta solo in appello. Richiamando la propria sentenza n. 271 del 13 gennaio 2026, ribadisce che in via di principio non sono ammessi nuovi documenti depositati dalla parte che li ha omessi in primo grado nonostante specifico ordine istruttorio. Fa eccezione la documentazione attestante la formazione di un giudicato, perché l’esigenza di evitare contrasti tra giudicati impone di scongiurare il rischio di revocazione ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. L’eccezione di giudicato esterno rientra tra le eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio.
Poiché l’AGEA non era costituita in primo grado e l’ordinanza istruttoria le era stata comunicata, dei documenti prodotti sono ammessi solo quelli costituiti da sentenze, escludendosi intimazioni di pagamento e istanze di rateizzazione.
Nel merito la Sezione conferma l’orientamento consolidato: per il capitale vale la prescrizione decennale, poiché il prelievo non è prestazione periodica; il termine breve del Regolamento CE n. 2988/95 opera solo per le irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione, categoria cui i prelievi non appartengono dalla campagna 2003/2004. Per gli interessi resta fermo il termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., trattandosi di obbligazione autonoma.
Quanto all’interruzione, il combinato disposto degli artt. 2943, comma 1, e 2945, commi 1 e 2, cod. civ. si applica anche quando l’iniziativa sia presa dal debitore e il giudizio abbia forma impugnatoria, se l’amministrazione si costituisce ribadendo la pretesa.
Dai documenti ammessi risulta che per l’annata 1995/96 non vi è prova di atti interruttivi: il credito era già prescritto alla notifica della cartella. Per l’annata 2005/2006 l’atto interruttivo del 14 dicembre 2011 rende la cartella del 2021 idonea a interrompere la prescrizione decennale sul capitale; gli interessi sono maturati al 14 dicembre 2016. L’appello è quindi accolto in parte, con annullamento parziale della cartella e compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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