Requisito di partecipazione e procrastinazione del rinnovo ex art. 16 l. n. 84/1994 (TAR Lazio n. 12597 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di affidamento di concessioni demaniali marittime ex art. 18 della l. n. 84/1994, il requisito minimo di partecipazione costituito dal possesso dell’autorizzazione ex art. 16 l. n. 84/1994, o dalla contestuale presentazione dell’istanza per il suo rilascio, deve essere interpretato alla luce del quadro normativo di riferimento. L’operatore economico già titolare di autorizzazione ancora efficace alla scadenza del termine di presentazione della domanda non è tenuto a richiedere immediatamente un nuovo titolo, ma può limitarsi a domandarne la proroga per la durata corrispondente alla concessione da affidare. Depone in tal senso l’art. 16, co. 6, l. n. 84/1994, che ricollega all’aggiudicazione della concessione l’estensione automatica dell’efficacia temporale dell’autorizzazione, configurandosi la relativa valutazione come esente da vizi di eccesso di potere per travisamento o difetto di istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda graduata nella procedura per l’affidamento di una concessione demaniale marittima nel porto di Civitavecchia, ha impugnato il decreto di aggiudicazione in favore della controinteressata, nonché gli atti presupposti e successivi, ivi inclusa la concessione rilasciata. Ha dedotto, in particolare, che la controinteressata non fosse in possesso del requisito minimo di partecipazione di cui all’art. 6 del disciplinare, consistente nell’autorizzazione ex art. 16 l. n. 84/1994 o nella contestuale istanza per il suo rilascio, atteso che l’autorizzazione originaria era scaduta e la domanda di rinnovo era stata presentata solo dopo il termine per la partecipazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le doglianze sulla carenza del requisito di partecipazione. La disciplina di gara, nel richiedere l’autorizzazione ex art. 16 l. n. 84/1994 o l’istanza contestuale alla domanda, doveva essere letta in combinato disposto con l’art. 16, co. 6, l. n. 84/1994, secondo cui l’autorizzazione, ove l’impresa sia anche titolare di concessione ex art. 18, ha durata identica a quella della concessione medesima e può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi.
La controinteressata, già titolare di autorizzazione efficace alla scadenza del termine, poteva legittimamente confidare sull’estensione temporale del titolo in caso di aggiudicazione, senza necessità di attivare subito la procedura di rinnovo. Il successivo rinnovo, intervenuto dopo la domanda, non integrava quindi una sanatoria tardiva, ma la fisiologica prosecuzione di un rapporto autorizzatorio già esistente. I dubbi inizialmente espressi dalla commissione risultavano superati dai chiarimenti offerti in sede di soccorso istruttorio.
Quanto alla delibera del Comitato di gestione n. 12 del 2024, la Corte ha escluso i dedotti vizi di carenza di motivazione e di istruttoria. La motivazione dell’atto risultava per relationem dagli atti richiamati, e in particolare dalla delibera di approvazione del disciplinare, che aveva già verificato la rispondenza all’interesse pubblico del rilascio della concessione, nonché dalle valutazioni della commissione di gara, fatte proprie dal Comitato mediante rinvio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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