Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta per pagamento somme liquide (TAR Piemonte n. 473 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la persistente inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, ordina l’esecuzione entro il termine di sessanta giorni. La nomina sin d’ora del commissario ad acta, per il caso di protratta inottemperanza, costituisce misura doverosa e non meramente eventuale. Il compenso del commissario, quando questi sia un dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. La marcata serialità della controversia e l’assenza di difficoltà interpretative giustificano la riduzione e la dimidiazione delle spese di lite.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, si è formalmente opposto all’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risultava, inoltre, alcuna contestazione sul fatto che l’Amministrazione avesse omesso di ottemperare al giudicato. Tali circostanze integrano i presupposti per l’accoglimento della domanda.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente.
Quanto al compenso, il Tribunale ha precisato che le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. La parte ricorrente è stata onerata della comunicazione al commissario del proprio numero di codice fiscale nel termine di sette giorni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto, e ulteriormente ridotte in ragione della marcata serialità della controversia e dell’assenza di difficoltà interpretative, nonché della situazione di difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Si provvede alla distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato.
Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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