Procura speciale generica in ricorso nativo digitale: inammissibilità non sanabile (TAR Lombardia n. 1818 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico la procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte, e depositata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura speciale apposta in calce al ricorso. La congiunzione fisica tra delega e atto non opera quando uno dei due documenti è informatico e l’altro analogico, poiché non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del potere rappresentativo. Ne consegue che la procura deve recare in sé gli elementi identificativi della controversia, indicando l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità adita. In difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., e il vizio non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. pen., né concesso l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver prestato servizio come docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di contratti a termine per diversi anni scolastici. Con sentenza n. 3693/2024 del 23 luglio 2024, il Tribunale di Milano ha accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando l’Amministrazione a provvedere.
Non essendo stata la pronuncia spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, notificato in data 3 novembre 2025. Si è costituito il Ministero resistente. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 26 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per la genericità della procura alle liti. Preliminarmente osserva che la mancata presenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio non impone l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dovendosi l’avviso adottare solo se il rilievo d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2026, n. 1305: l’assenza delle parti comporta rinuncia implicita al contraddittorio.
La procura è stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e la copia informatica è stata notificata in allegato alla PEC, in documenti distinti. Essa non indica né il Tribunale amministrativo adito, né gli estremi del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, né la parte resistente, né la data di rilascio. L’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. esige una procura speciale recante l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto.
Il Collegio non condivide l’orientamento secondo cui l’allegazione informatica di una copia digitalizzata della procura cartacea integrerebbe la procura apposta in calce ex art. 83, terzo comma, cod. proc. pen. (Cons. Stato, III, 25 ottobre 2024, n. 8552). L’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 non consente di estendere l’eccezione, poiché il rispetto della formalità telematica non fa venir meno l’esigenza che la procura su foglio separato rechi elementi esaustivi. Tale modalità, inoltre, non dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto al ricorso, in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, per cui la procura deve preesistere o essere coeva al ricorso stesso.
Quanto alla sanabilità del vizio ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., la giurisprudenza è ormai negativa: la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione. Non è concedibile nemmeno l’errore scusabile, poiché l’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma confermato un indirizzo già esistente, che la parte avrebbe potuto prudenzialmente seguire.
Il ricorso, notificato dopo il 2 ottobre 2025, è dunque inammissibile e non regolarizzabile. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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