Valutazione offerte tecniche e discrezionalità tecnica della commissione (TAR Puglia n. 1095 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi appartengono alla discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice. Le censure che investono il merito di tali valutazioni, per loro natura opinabili, sono inammissibili, salvo il limite dell’abnormità o del travisamento dei fatti. Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione fuori dai casi tassativi dell’art. 134 d.lgs. n. 104/2010. La stazione appaltante, quando la lex specialis impone la produzione dei certificati a corredo dell’offerta tecnica, legittimamente attribuisce punteggio zero in assenza di tale documentazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata indetta da Acquedotto Pugliese S.p.A. per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di serre solari per l’essiccamento del fango dell’impianto depurativo, classificandosi seconda in graduatoria. Con atto di riassunzione a seguito di ordinanza del TAR Puglia – Bari, ha impugnato gli esiti conclusivi della gara e l’aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato, chiedendo il riconoscimento della spettanza dell’aggiudicazione e il subentro nel contratto.
La ricorrente ha articolato tre ordini di censure, affiancando l’istanza ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’ostensione integrale della documentazione oscurata. Con motivi aggiunti ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul primo motivo e la rinuncia al secondo per difetto di interesse, concentrando le doglianze sul terzo, relativo ai punteggi dell’offerta tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’istanza ostensiva, essendo stata soddisfatta la pretesa attraverso il deposito in giudizio della documentazione in forma integrale. Ha poi rilevato l’improcedibilità parziale del ricorso principale, in ragione della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse sui primi due motivi.
Nel merito, il Collegio ha esaminato le censure sul terzo motivo, con cui la ricorrente contestava i punteggi attribuiti al raggruppamento aggiudicatario su diversi sub criteri dell’offerta tecnica. Ha osservato che tali doglianze si risolvono in apprezzamenti sostitutivi rispetto alle valutazioni riservate alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sfociate in un giudizio non affetto da illogicità o travisamento dei fatti.
Richiamando il consolidato orientamento, il Tribunale ha ribadito che la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi costituiscono massima espressione della discrezionalità tecnica, con la conseguenza che inammissibili sono le censure sul merito di valutazioni opinabili, salvo il limite dell’abnormità. Il sindacato sostitutorio resta escluso fuori dai casi tassativi dell’art. 134 d.lgs. n. 104/2010, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 1797 del 2022 e Cons. Stato, Sez. III, n. 475 del 2017.
Quanto al criterio sulle certificazioni ambientali, di sicurezza ed energetiche, il Collegio ha ritenuto legittima l’attribuzione del punteggio zero. Il disciplinare di gara imponeva espressamente di produrre copia dei certificati a corredo dell’offerta tecnica; la ricorrente non aveva allegato la documentazione relativa alle certificazioni ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 50001:2018. La commissione, non avendole rilevate, ha correttamente assegnato punteggio nullo.
Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato pertanto in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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