L’ordinanza di rimozione di abusi edilizi non è ordinanza contingibile e urgente (TAR Abruzzo n. 265 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune intima la rimozione di opere realizzate in assenza di titolo, il divieto di utilizzo di immobili privi di agibilità e la cessazione di usi non assentiti del piazzale non costituisce ordinanza contingibile e urgente, ma espressione dei poteri ordinari di vigilanza e repressione degli abusi edilizi di cui agli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che la competenza alla sua adozione spetta al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, e non al Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000. In tale ambito, i verbali redatti dai Carabinieri forestali, dotati di efficacia fidefaciente, costituiscono idonea base istruttoria per l’esercizio dei poteri di vigilanza. L’intimazione a non utilizzare locali formalmente dichiarati inagibili è legittima qualora la dichiarazione non sia stata superata da una nuova certificazione di agibilità, il cui onere di attivazione grava sul proprietario.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare, a destinazione produttiva e commerciale, censito con più subalterni e comprendente un ampio piazzale. Nel 2015, al fine di ottenere una riduzione dell’IMU, la società aveva presentato dichiarazione di inagibilità dell’intero fabbricato. Successivamente, con nota del 2018, aveva però precisato che l’inagibilità doveva intendersi riferita al solo corpo di fabbrica privo di infissi, essendo gli altri manufatti agibili e locati.
A seguito di accertamenti della Regione Carabinieri Forestale, che evidenziavano la locazione degli immobili e l’installazione di prefabbricati sul piazzale in assenza di titolo edilizio, il Comune emanava un’ordinanza con cui disponeva la rimozione degli automezzi parcheggiati e delle strutture prefabbricate nonché il divieto di utilizzo dei manufatti. La società impugnava il provvedimento deducendo il difetto di competenza del dirigente, il difetto di proporzionalità per l’estensione dell’inagibilità all’intero compendio e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha escluso in primo luogo la natura contingibile e urgente dell’ordinanza impugnata. Dal contenuto testuale del provvedimento non emergono situazioni di emergenza straordinaria o pericoli sopravvenuti ed eccezionali per l’incolumità pubblica: l’atto si limita a ordinare la rimozione di opere prive di titolo, il divieto di utilizzo di immobili inagibili e la cessazione di usi non assentiti, inserendosi nell’esercizio dei poteri ordinari di vigilanza. Ne deriva l’esclusione del dedotto difetto di competenza.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha accertato che l’intero compendio era stato dichiarato inagibile nel 2015 su istanza della stessa società, a seguito di sopralluogo. La successiva istanza di rettifica, volta a limitare l’inagibilità a una sola porzione, era stata riscontrata dal Comune con la richiesta di presentare una nuova SCAGI per il frazionamento e la documentazione delle destinazioni d’uso, ma la società non vi aveva mai provveduto. La certificazione di inagibilità è pertanto rimasta immutata, rendendo legittima l’intimazione a non utilizzare locali la cui agibilità non risultava dagli atti.
Il Tribunale ha infine respinto la censura relativa al difetto di istruttoria, ritenendo i verbali dei Carabinieri forestali, per la loro efficacia fidefaciente, sufficienti a fondare l’esercizio dei poteri di vigilanza, unitamente ai precedenti provvedimenti amministrativi mai superati. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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