Conversione permesso stagionale, non serve titolo in corso di validità (TAR Lazio n. 1097 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non costituisce requisito la validità del titolo posseduto all’atto della domanda. L’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 richiede esclusivamente lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Il termine di scadenza del titolo da convertire ha carattere ordinatorio e assume rilievo recessivo rispetto ai presupposti sostanziali. Oggetto della valutazione amministrativa è la congruità e la stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente, oltre all’esito favorevole del procedimento di attribuzione della quota di conversione. Il provvedimento di revoca fondato sul solo dato formale della scadenza è pertanto illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava nel dicembre 2023 istanza di verifica della quota per la conversione in permesso per lavoro subordinato. Nel luglio 2024 la Prefettura rilasciava il nulla osta alla conversione. Convocato presso lo Sportello Unico nel novembre 2024, consegnava la documentazione utile, tra cui il modello contrattuale sottoscritto dal datore di lavoro, e produceva l’istanza di rinnovo spedita alla Questura.

In quella sede gli veniva notificata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, fondata sulla scadenza del titolo. Presentate osservazioni, l’Amministrazione adottava in dicembre il decreto di revoca, motivato con il parere ostativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e con l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, che in sede cautelare sospendeva l’efficacia dell’atto disponendo il riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, ritenendoli fondati. Il nucleo della controversia è la questione se la scadenza del titolo da convertire possa ex se impedire la conversione. La risposta è negativa. La Sezione richiama la propria giurisprudenza, da ultimo la sentenza n. 1002 del 24 novembre 2025, secondo cui nessuna indicazione legislativa consente di desumere che ai fini della conversione occorra un titolo in corso di validità.

Il percorso argomentativo muove dalla ratio legis dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. Il dato che assume spessore preponderante è la valutazione prospettica dell’Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento. Rilevano i presupposti sostanziali: l’esistenza di un contratto di lavoro idoneo e l’attribuzione della quota fissata dai decreti flussi. Rispetto a questi, il dato formale della tempestività dell’istanza e quello della vigenza del titolo nel corso del procedimento hanno carattere recessivo.

Il Collegio richiama anche il precedente della Sez. III del Cons. Stato, n. 5604/2023, e la Sez. III n. 7995 del 15 settembre 2022, che ha qualificato ordinatorio il termine di scadenza del permesso ai fini della richiesta di conversione. Ne deriva che il formale superamento del termine di validità non può ostare alla conversione quando sia dimostrata la sussistenza dei presupposti sostanziali legittimanti il rilascio del titolo per lavoro subordinato.

Su questa base il provvedimento impugnato, motivato con esclusivo riferimento all’avvenuta scadenza, risulta in contrasto con la norma richiamata. Fondato è anche il profilo di eccesso di potere: il ricorrente aveva rappresentato i presupposti nelle osservazioni endoprocedimentali, non considerate dall’Amministrazione. La motivazione è inoltre contraddittoria, perché dà atto sia che non sono pervenute osservazioni, sia che quelle pervenute non possono essere condivise, senza esplicitarne le ragioni.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del decreto di revoca e obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza, valutando i requisiti sostanziali e le osservazioni trasmesse, dandone conto nella motivazione del provvedimento conclusivo. Le spese seguono la soccombenza e, stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidate a favore del bilancio della Giustizia Amministrativa ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002. Quanto alla liquidazione delle competenze del difensore, il Collegio assegna termine per il deposito della certificazione consolare prescritta dall’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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