Legittime le norme del PABE che non aggravano l’autorizzazione estrattiva (TAR Toscana n. 1098 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni delle norme tecniche di attuazione del piano attuativo dei bacini estrattivi che impongono la produzione di studi idrogeologici e di approfondimenti paesaggistici a corredo dell’istanza di compatibilità paesaggistica non aggravano il procedimento amministrativo, ma costituiscono adempimenti funzionali alla verifica di conformità del singolo intervento al piano. L’onere documentale va parametrato alla consistenza dell’intervento, secondo il criterio della proporzionalità, e non può essere censurato per illogicità quando il piano si limiti a individuare il tipo di studio richiesto, rimettendone il grado di dettaglio alla valutazione del caso concreto. Parimenti legittima è la clausola che consente la presentazione semplificata della documentazione per le varianti che non comportino nuova autorizzazione, poiché prevede un alleggerimento e non un aggravamento dell’onere di allegazione. La previsione di un successivo atto amministrativo attuativo non è di per sé indice di illegittimità, quando il quadro definitorio sia già stabilito dalla stessa disposizione.
Il Fatto
La società ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara con cui è stato approvato il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi, unitamente agli elaborati normativi e cartografici e agli atti presupposti del procedimento di approvazione. Il piano è strumento attuativo del piano paesaggistico regionale e trova il proprio riferimento sovraordinato nel Piano Regionale Cave.
La ricorrente contesta in particolare le disposizioni che, a suo dire, introducono adempimenti ulteriori rispetto alla disciplina del piano paesaggistico e aggravano il procedimento autorizzatorio delle attività estrattive. Adisce quindi il giudice amministrativo per l’annullamento degli atti, deducendo profili di illegittimità sotto il profilo della semplificazione, della ragionevolezza e del riparto di competenze in materia di sicurezza dei siti estrattivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse allo scrutinio dei primi due motivi, con conseguente parziale improcedibilità del gravame. Il merito residuo muove dalla premessa che la legittimità del piano regionale sovraordinato è già stata confermata, e che buona parte delle censure è stata scrutata in contenziosi analoghi, con esiti dai quali la Sezione non ravvisa ragioni per discostarsi.
Quanto alle norme tecniche richiamate dalla ricorrente, il Tribunale rileva che l’art. 35, comma 1 qualifica il piano attuativo come parametro di riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica, coerentemente con il rinvio, al comma 2, agli effetti cumulativi sul paesaggio. L’art. 36 elenca i documenti da produrre a corredo dell’istanza: tale onere è funzionale alla verifica di conformità dei singoli interventi al piano e non può essere tacciato di aggravare il procedimento.
Il Collegio valorizza il criterio di proporzionalità degli adempimenti. La disposizione “tara” la consistenza dell’onere di allegazione sulla tipologia dell’intervento, come emerge dalla richiesta di caratterizzazione del bosco solo in presenza di aree arborate. Nella stessa ottica vanno lette le previsioni sullo studio idrogeologico e sull’approfondimento del valore storico-testimoniale dei crinali: a seconda di quanto l’intervento sia invasivo, gli studi saranno più o meno dettagliati. Non si può pretendere che il piano predetermini valutazioni riferibili ai casi concreti.
Anche la previsione sulla presentazione semplificata della documentazione per le varianti che non comportino nuova autorizzazione è legittima, poiché introduce un alleggerimento dell’onere. Quanto alla disciplina delle acque meteoriche, il rinvio alle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica è coerente con il regolamento regionale attuativo e non illogico, considerata l’ingravescenza dei fenomeni atmosferici.
Sulla sicurezza dei siti, il Tribunale distingue il potere dell’autorità competente di adottare provvedimenti di messa in sicurezza dal diverso e autonomo potere del Comune, quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, di valutare la revoca dell’autorizzazione all’escavazione, con garanzia della conferenza di servizi. Quanto alle quantità sostenibili, i criteri risultano ragionevoli perché ancorati ai dati storici di produzione e alla resa minima in blocchi. I motivi settimo e ottavo sono dichiarati inammissibili per difetto d’interesse. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.
op:12px;”>Torna all'indice
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.