Ottemperanza: l’inottemperanza al giudicato sul pagamento delle ferie non godute dal docente a tempo determinato (TAR Lombardia n. 3968 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per la proposizione del ricorso per l’ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dalla notifica della sentenza munita dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., e non richiede la spedizione in forma esecutiva. La sentenza del giudice ordinario, prodotta come copia informatica asseverata conforme all’originale, costituisce titolo per l’esecuzione forzata e, una volta formatosi il giudicato, l’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al pagamento delle somme dovute legittima l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza, con la conseguente nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato, a seguito di una sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive dovute, oltre interessi e rivalutazione. Il provvedimento, dotato di attestazione di conformità, era stato notificato all’amministrazione il 30 giugno 2025 e su di esso si era formato il giudicato.
Non avendo ricevuto l’accredito della somma spettante, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inottemperanza dell’amministrazione alla porzione di giudicato relativa al pagamento dell’indennità. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, affrontando la questione relativa alla decorrenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiarito che la nozione di “titolo esecutivo” richiamata da tale disposizione coincide con l’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non con la “spedizione in forma esecutiva” di cui all’art. 475 cod. proc. civ., che dopo le modifiche della c.d. Riforma Cartabia non è più necessaria.
Pertanto, il termine di centoventi giorni decorre dalla notifica della sentenza munita dell’attestazione di conformità, che costituisce essa stessa il titolo esecutivo, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309. Tale ricostruzione rende la disciplina compatibile con l’attuale formulazione dell’articolo del codice di rito.
Sul merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non aveva provato di aver dato esecuzione al giudicato, non risultando l’accredito della somma dovuta. L’inerzia serbata dall’amministrazione ha quindi integrato gli estremi dell’inottemperanza, rendendo il ricorso fondato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Il TAR ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inutile decorso del termine, il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia quale commissario ad acta, con l’incarico di provvedere entro i successivi sessanta giorni, senza compenso trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
L’amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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