Conversione del permesso stagionale e giudizio prognostico sulla capacità reddituale (TAR Veneto n. 1586 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, la scadenza del titolo non è di per sé ostativa, poiché l’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non prevede alcun termine perentorio per la presentazione dell’istanza. Tuttavia la conversione presuppone che nel procedimento emergano elementi idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole circa la futura capacità reddituale e il concreto inserimento lavorativo dello straniero. Tale valutazione va compiuta con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della presentazione della domanda e dell’adozione del provvedimento. Sono pertanto irrilevanti i documenti prodotti solo nel corso del giudizio, ove attestino circostanze sopravvenute a entrambi.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ha ottenuto nel maggio 2023 il relativo nulla osta ed è entrato in Italia nel settembre 2023. Ha lavorato come bracciante agricolo dal novembre 2023 al marzo 2024, alle dipendenze di una società. Il titolo stagionale, rilasciato nel corso del 2024, è scaduto il 26 marzo 2024.
Il 15 maggio 2025 ha presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione una domanda di verifica della disponibilità di quota per la conversione in permesso per lavoro subordinato, ottenendo il relativo nulla osta il 25 maggio 2025. Il 7 luglio 2025 lo Sportello Unico ha però revocato il nulla osta, rilevando che la domanda era stata presentata con un titolo non più in corso di validità. Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da un dato documentale: il nulla osta revocato attesta che l’istanza di conversione è stata presentata il 15 maggio 2025. Da ciò discende il criterio di scrutinio della legittimità del provvedimento, da condurre con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente a quella data.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la scadenza del permesso stagionale non è di per sé ostativa, stante la mancanza di un termine perentorio previsto dalla legge. La conversione richiederebbe, in senso logico e giuridico, la validità del titolo, ma ragioni sistematiche consentono di attribuire eccezionalmente efficacia sanante agli elementi di fatto preesistenti e sopravvenuti.
La Corte valorizza l’art. 5, comma 5, del T.U.I., che attribuisce rilevanza a elementi di fatto, anche non preesistenti e non rappresentati nell’istanza, purché introdotti nel procedimento prima della sua conclusione. Da essi deve trarsi un giudizio prognostico favorevole sulla capacità reddituale futura, espressione del favor del Legislatore per la volontà concreta dello straniero di integrarsi mediante attività lavorativa.
Nel caso concreto manca proprio questo presupposto. Alla data dell’istanza, del provvedimento e della proposizione del ricorso, il ricorrente non aveva allegato né documentato alcun contratto di lavoro subordinato, né una proposta di assunzione. Si era limitato a sostenere la non ostatività della scadenza del titolo, senza offrire elementi sulla futura capacità reddituale.
Non assumono rilievo il modello UNILAV e le buste paga depositati solo in vista dell’udienza, da cui risulta un contratto a tempo determinato dal 16 settembre 2025. Si tratta di circostanze sopravvenute all’adozione del provvedimento e alla stessa proposizione del ricorso, inidonee a dimostrarne l’illegittimità. Il rapporto risulta comunque cessato. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate, restando impregiudicata la facoltà di presentare una nuova istanza.
Nota della Redazione
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