Cessazione della materia del contendere per esecuzione del decreto di acquisizione sanante (TAR Lazio n. 1099 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente all’esecuzione del giudicato. Il pieno adempimento si realizza anche mediante l’adozione del decreto di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, ove la sentenza abbia lasciato all’ente la scelta alternativa tra restituzione del fondo e acquisizione. La documentazione dell’adozione del provvedimento e dell’avvenuto pagamento delle somme dovute, non contestata dalla controparte, integra la prova dell’esatto adempimento. Ne consegue la declaratoria di cessazione con compensazione delle spese, in presenza di giustificati motivi.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno occupato dal Comune, avevano ottenuto dal TAR Lazio, sezione staccata di Latina, la sentenza n. 156/2021, con cui l’ente era stato condannato a far cessare la situazione di illecito, scegliendo alternativamente tra la restituzione del fondo con risarcimento per l’occupazione illegittima dal 13.1.2005 e l’adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001.
Non ritenendo eseguito il giudicato, i proprietari proponevano ricorso per ottemperanza, notificato il 15 settembre 2023. Il Comune si costituiva e documentava l’attività svolta, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’iter amministrativo seguito dall’ente dopo la pronuncia. Ancor prima della notifica del ricorso, il Comune aveva avviato un’interlocuzione con i ricorrenti, comunicando con nota del 17.11.2022 l’impossibilità di restituire i terreni e l’opzione per l’acquisizione sanante, previa determinazione delle aree da acquisire.
All’esito dell’istruttoria l’ente aveva rilevato che due mappali indicati nel giudizio presupposto non erano riconducibili ai ricorrenti o erano stati alienati nel 2001. Le spettanze venivano quindi riconosciute per le sole aree risultate di proprietà dei ricorrenti.
Il percorso esecutivo si concludeva con la deliberazione consiliare n. 42 del 30.11.2023 e con la determinazione n. 13 del 9.01.2024, con cui è stato adottato il decreto di acquisizione sanante, notificato ai ricorrenti tra il 15 e il 23 gennaio 2024. Seguiva il pagamento delle somme, documentato con quattro mandati.
Quanto al decreto collegiale di correzione del 29.3.2024, il Comune documentava l’esecuzione mediante la deliberazione consiliare n. 40 del 21.12.2024 e il verbale di restituzione dell’area sottoscritto dalle parti, con pagamento dei relativi importi in data 20.3.2025.
Preso atto che l’attività era documentata in atti e non contestata dalla parte ricorrente, il Tribunale ritiene pienamente soddisfatto l’interesse all’esecuzione della sentenza e dichiara la cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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