Il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis non può fondarsi sulla sola assenza del profilo professionale (TAR Puglia n. 660 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eventuale obbligo attenuato di motivazione del diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 non esime l’Amministrazione militare dal dimostrare l’assenza di posizioni di corrispondente livello retributivo nella sede richiesta o la preminenza delle esigenze di servizio della sede di appartenenza. L’indisponibilità dello specifico profilo d’impiego nella sede ad quem non assume rilievo assorbente, atteso che la norma subordina l’assegnazione alla sussistenza di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva, sicché l’Amministrazione deve verificare in concreto la possibilità di impiego in incarichi dichiaratamente disponibili o di riconversione professionale del richiedente, anche attraverso la frequenza di appositi corsi di specializzazione.
Il Fatto
Un graduato scelto dell’Esercito, in servizio presso un Reggimento logistico di Bari, presentava istanza di assegnazione temporanea per tre anni, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, presso un ente dislocato nella sede di residenza del nucleo familiare, per esigenze di cura e assistenza della figlia minore di tenera età. L’Amministrazione respingeva l’istanza con determinazione del 23 maggio 2025, evidenziando l’indisponibilità di posti dello specifico profilo d’impiego, pur dando atto dell’esistenza di posizioni retributive vacanti appartenenti ad altri profili professionali richiedenti appositi corsi di specializzazione.
Accolto il ricorso in sede cautelare, l’Amministrazione, all’esito del riesame, confermava il diniego con determinazione del 10 novembre 2025 ribadendo che le posizioni corrispondenti al profilo del militare erano “tutte utilmente occupate” e che le posizioni disponibili, per la loro specificità tecnica, potevano essere ricoperte solo da personale qualificato previo superamento del relativo corso di specializzazione. Avverso tale nuovo diniego il ricorrente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, concentrando l’esame sui motivi aggiunti, risultati fondati. Con riguardo al quadro normativo, la sentenza ricostruisce il contrasto interpretativo sull’applicabilità dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 al personale militare, norma che avrebbe attenuato l’obbligo motivazionale del diniego consentendolo “per motivate esigenze organiche o di servizio”. Il Collegio richiama il recente orientamento di Cons. Stato, Sez. II, n. 3376 del 2025 che esclude tale applicabilità ai militari non appartenenti a Forze di Polizia, cui si aggiunge Cons. Stato, Sez. II, n. 1873 del 2026, relativo però a personale dell’Arma dei Carabinieri.
La sentenza osserva che, anche a voler ammettere un obbligo motivazionale attenuato, resta fermo il parametro della dimostrazione dell’assenza di posizioni di corrispondente livello retributivo o della preminenza delle esigenze di servizio della sede di appartenenza. L’indisponibilità dello specifico profilo professionale nella sede richiesta non può assumere rilievo assorbente, poiché l’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 espressamente subordina l’assegnazione alla vacanza di un posto di “corrispondente posizione retributiva”, non di analoghe mansioni.
Nel caso concreto, il secondo diniego — giudicato elusivo dell’ordinanza cautelare che aveva invitato a verificare la possibilità d’impiego in incarichi disponibili o la riconversione professionale — si fondava esclusivamente sull’assenza di posizioni utilizzabili per la necessità di superare corsi di specializzazione. Il Tribunale rileva anzitutto che nel secondo provvedimento comparivano posizioni dichiarate sature e non individuate nel primo, circostanza che contraddice il dovere di chiarezza. Inoltre, risultano assorbenti due rilievi: sussistono posizioni d’impiego di livello retributivo e grado equivalente, ricopribili dal ricorrente previa riqualificazione; e non è logicamente sostenibile che l’eventuale spesa per la formazione frustri generiche e non dimostrate esigenze di contenimento della spesa, poiché l’acquisizione di competenze specialistiche giova anche all’Amministrazione in termini di maggiore duttilità d’impiego del personale.
In accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento di diniego è stato annullato ai fini del riesame, con adibizione a mansioni corrispondenti a posizioni vacanti di analogo livello retributivo, previa, se necessaria, riqualificazione mediante frequenza degli opportuni corsi. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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