Aree idonee fotovoltaico, lettera c-quater autonoma e non cumulabile con c-ter (Cons. Stato n. 1099 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime transitorio di cui all’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, la lett. c-quater individua un’ipotesi autonoma e residuale di area idonea all’installazione di impianti fotovoltaici a terra. L’inciso “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)” non impone un’applicazione cumulativa dei criteri ivi previsti: le fattispecie da a) a c-ter) conservano natura speciale e restano disciplinate dalla propria specifica tipizzazione, mentre la c-quater generalizza il novero delle aree idonee escludendo solo quelle sottoposte a tutela paesaggistica, entro il perimetro del vincolo e delle fasce di protezione. Un’interpretazione che subordini la c-quater al concorso delle condizioni della c-ter) si pone in contrasto con la ratio ampliativa della disposizione e con il favor per la diffusione delle fonti rinnovabili. Il bilanciamento con gli interessi culturali e paesaggistici resta affidato al procedimento amministrativo e all’istruttoria concreta.
Il Fatto
La società appellante, attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, presenta un’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata per realizzare un impianto fotovoltaico a terra in un’area agricola del territorio comunale. Ritiene l’area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021, perché priva di vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e collocata oltre 500 metri da beni tutelati. Decorso il termine senza rilievi, reputa perfezionatosi il titolo per silenzio assenso.
Il Comune annulla in autotutela il titolo formatosi e ordina di non dare corso all’intervento. A fondamento pone l’inidoneità urbanistico-localizzativa dell’area, ritenendo necessario il rispetto della condizione di prossimità a zone produttive prevista dalla lett. c-ter), punto 1), in via cumulativa con la c-quater. Il TAR Lombardia respinge il ricorso, accogliendo la lettura restrittiva del dato testuale. La società appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per pretesa natura plurimotivata dell’atto. Dalla lettura complessiva della motivazione emerge che l’autotutela si fonda esclusivamente sul contrasto con la disciplina delle aree idonee, non già sulla carenza della “dettagliata relazione” di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28/2011. La questione di diritto oggetto del giudizio è quindi una sola.
La controversia va decisa alla luce del comma 8, poiché alla data dell’istanza e del provvedimento i decreti attuativi del comma 1 non erano ancora emanati. Sul rapporto tra lett. c-ter) e c-quater), la Sezione richiama il proprio orientamento espresso dalla sentenza n. 10383 del 30 dicembre 2025. L’interpretazione letterale ex art. 12 delle preleggi non è l’unica praticabile: l’inciso “fatto salvo” ammette lettura opposta a quella accolta dal TAR.
Le fattispecie da a) a c-ter) riguardano siti già compromessi da trasformazioni antropiche, nei quali l’interesse culturale e paesaggistico è recessivo. La c-quater), introdotta dal d.l. n. 50/2022 proprio per individuare ulteriori aree idonee, non aggiunge un requisito paesaggistico alle ipotesi speciali: lo escluderebbe la loro natura, in contrasto con il trend comunitario e nazionale di incentivazione delle rinnovabili.
Il Collegio valorizza anche il criterio teleologico ed evolutivo, oltre ai lavori preparatori, non dirimenti ma orientativi. Il bilanciamento con gli interessi paesaggistici va operato nel procedimento, mediante congrua istruttoria, secondo ragionevolezza e proporzionalità: la tipizzazione legale funge da linea di indirizzo superabile con motivazione rafforzata (richiamate C. cost. n. 134 del 2025 e le sentenze della Sezione n. 7085 e n. 6434 del 2025).
Il primo motivo è quindi fondato: in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado è accolto e il provvedimento di autotutela del 15 febbraio 2024 è annullato. I restanti motivi sono assorbiti. Le spese del doppio grado sono compensate, in ragione della mancanza di un orientamento consolidato.
Nota della Redazione
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