Rinuncia al ricorso e difetto di giurisdizione sulla chiusura dello stabilimento balneare (TAR Puglia n. 1099 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dalla parte e notificata alla controparte, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lett. c) e 84 c.p.a. quando l’amministrazione resistente non si opponga. La declaratoria di estinzione presuppone il previo accertamento della giurisdizione del giudice adito, che va affermata ove l’ordine di chiusura immediata di una struttura ricettiva incida su un’attività soggetta ad autorizzazione comunale, restando estranea alla giurisdizione ordinaria la delibazione delle contestazioni di natura amministrativa. La compensazione integrale delle spese si giustifica in presenza di giusti motivi, valutati con apprezzamento discrezionale insindacabile.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della società titolare di uno stabilimento balneare, impugnava il verbale di accertamento e contestazione con cui la polizia locale aveva rilevato l’esercizio dell’attività in assenza della prescritta autorizzazione comunale, in violazione degli artt. 49, 58 e 72 della legge regionale Puglia n. 11/1999. Con successivi motivi aggiunti impugnava l’ordinanza dirigenziale n. 06 dell’8 luglio 2021, con cui il Comune aveva ordinato l’immediata cessazione dell’attività abusiva.

In via cautelare il Presidente del Tribunale aveva accolto parzialmente l’istanza, sospendendo la sola parte dispositiva relativa alla chiusura immediata, sul rilievo del difetto di competenza degli agenti accertatori. Costituitosi il Comune, questi eccepiva il difetto di giurisdizione. Nelle more, il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, essendo state demolite le strutture.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione, ritenendo di doverla esaminare prima di ogni altra questione. Il Tribunale afferma la propria giurisdizione in relazione alle impugnate disposizioni di chiusura immediata della struttura ricettiva. L’ordine di cessazione dell’attività incide infatti su un rapporto autorizzatorio di matrice amministrativa, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo.

Superata la questione di giurisdizione, il Collegio rileva che la parte ricorrente, con atto sottoscritto anche personalmente, notificato alla controparte e depositato il 30 gennaio 2025, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, anche per come ampliato dai motivi aggiunti. L’amministrazione comunale non si è opposta alla rinuncia.

Ricorrono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lett. c) e 84 c.p.a. La rinuncia opera sull’intero oggetto del contendere, comprensivo dell’impugnazione dell’ordinanza dirigenziale introdotta in corso di causa.

Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda e del sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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