Verifica anomalia offerta, obbligo di contraddittorio sui profili controversi (TAR Veneto n. 1166 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica dell’anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica e deve svolgersi con valutazione globale e sintetica dell’offerta, non atomistica. Il subprocedimento resta di regola monofasico, ma il modello presuppone che la richiesta iniziale sia puntuale e che la motivazione finale sia coerente con l’oggetto dell’interlocuzione. Quando la stazione appaltante fonda l’esclusione su carenze non previamente sottoposte all’operatore, ovvero su dubbi risolvibili con chiarimento mirato, il mancato approfondimento inficia l’esercizio della discrezionalità sotto il profilo del difetto di istruttoria e del contraddittorio. L’esclusione motivata su un travisamento dei documenti di gara è illegittima e impone la rinnovazione della verifica, senza modifiche dell’offerta economica.

Il Fatto

Una società ha indetto una procedura aperta, divisa in lotti, per la fornitura quinquennale di capi di vestiario destinati ai dipendenti delle società del gruppo. Il Lotto 1, dedicato al vestiario tecnico, presentava un importo a base di gara superiore al milione di euro, con costo della manodopera stimato in poco più di tremila euro, calcolato secondo il CCNL Terziario, codice CNEL H011.

Alla gara hanno partecipato tre operatori. Il ricorrente si è collocato al primo posto; la controinteressata al secondo; il terzo concorrente è stato escluso per mancato superamento della soglia tecnica. Avviata la verifica di anomalia, il responsabile del procedimento ha ritenuto non superato il giudizio e, con successivo provvedimento, ha disposto l’esclusione. Il ricorrente ha impugnato l’esclusione e il verbale, chiedendo la riammissione, l’aggiudicazione o il risarcimento, e in via subordinata l’annullamento dell’intera gara per erronea individuazione del contratto collettivo di riferimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del sindacato. La verifica di anomalia resta connotata da ampia discrezionalità tecnica e non tollera un sindacato sostitutivo. Il controllo giurisdizionale resta però pieno sui vizi estrinseci: presupposti travisati, istruttoria incompleta, motivazione incoerente rispetto alle giustificazioni acquisite, contraddittorio solo apparente.

Su questa base il Tribunale accoglie il primo motivo. La stazione appaltante aveva assunto a fondamento dell’esclusione l’impossibilità di verificare il prezzo del giaccone invernale, invocando l’incompletezza dell’allegato 1.a. Tale presupposto è errato: l’allegato richiamato riguarda il solo completo antipioggia, mentre il giaccone è oggetto dell’allegato 1.b, redatto in lingua inglese, contenente prezzo FOB, composizione, foggia e dati tecnici. Non si tratta di un mero refuso, ma dell’erronea individuazione del documento posto a base della valutazione negativa. Lo stesso travisamento vizia la valutazione degli oneri accessori, costruita sulla condizione di consegna propria di un documento che non riguarda i capi interessati.

Il Collegio respinge anche la giustificazione fondata sull’anonimizzazione dei preventivi e sull’assenza di scomposizione analitica della percentuale applicata agli oneri accessori. Se la stazione appaltante riteneva indispensabili quei dati, doveva formulare una richiesta mirata prima di escludere: i preventivi non erano privi di contenuto e imponevano un ulteriore approfondimento.

Analogamente fondati risultano il secondo e il terzo motivo. L’indicazione degli oneri aziendali della sicurezza in misura pari a zero non equivale a omessa indicazione: essa può essere scrutinata e ritenuta incongrua, ma richiede una motivazione concreta sull’esistenza di costi specifici non considerati. Sul monte ore, la stima dei 265 ore contenuta negli atti di gara costituisce un parametro di riferimento, non una misura insuperabile, e il rilievo sull’apprendista è generico, non essendo ancorato alle concrete modalità esecutive.

Il quarto motivo è parimenti accolto. L’equivalenza dei contratti collettivi richiesta dall’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato I.01 non può ridursi a rinvio formale, ma la stazione appaltante ha arrestato la verifica su una censura di insufficienza formale, senza indicare quali istituti risultassero inferiori o non equivalenti. Fondati anche il quinto e il sesto motivo: le ragioni decisive dell’esclusione si sono formate su punti non chiariti e in parte non correttamente rappresentati, con conseguente sviamento del potere rispetto alla sua funzione tipica. Il settimo motivo resta assorbito. Il ricorso è accolto nei sensi indicati, con annullamento dell’esclusione e obbligo di rinnovare la verifica riaprendo il contraddittorio, senza modifiche dell’offerta economica. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *