Errore di trascrizione dei voti di preferenza e correzione del risultato elettorale (TAR Puglia n. 109 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale di trascrizione dei voti di preferenza, compiuto dall’Ufficio elettorale di sezione e riprodotto nel verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione, non è irrilevante ma incide sulla genuinità del risultato elettorale e ne consente la correzione giudiziale. L’Adunanza dei Presidenti svolge una funzione di mero riepilogo dei risultati dei verbali di sezione, senza possibilità di modifica; pertanto l’errore risalente al verbale di sezione si propaga automaticamente alla proclamazione degli eletti. Accertata la divergenza tra le tabelle di scrutinio e il verbale, il giudice amministrativo annulla in parte qua gli atti impugnati e dispone la correzione del risultato, con l’attribuzione al candidato dei voti effettivamente conseguiti. Ne consegue, ove la correzione incida sulla graduatoria interna di lista, la sostituzione del candidato eletto in favore di quello pretermesso. Il principio opera in applicazione dell’art. 63 del d.P.R. n. 570/1960 e dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Nella tornata elettorale amministrativa del maggio 2023, il ricorrente ha partecipato come candidato al Consiglio comunale di un Comune pugliese nella lista a sostegno di un candidato Sindaco. All’esito dello scrutinio del 16.05.2023 è stato proclamato tra gli eletti con 234 voti, collocandosi al settimo posto della graduatoria interna di lista, preceduto di 8 voti dalla candidata controinteressata.

Il ricorrente ha rilevato, dal raffronto tra il prospetto riepilogativo dei rappresentanti di lista e il verbale delle operazioni della Sezione n. 2, la sottrazione a suo danno di 10 preferenze per errore di trascrizione. Ha quindi impugnato il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione e quello della Sezione n. 2, chiedendo l’annullamento in parte qua e la correzione del risultato elettorale, con attribuzione dei 16 voti conseguiti nella sezione o del maggior numero emergente dalla verificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso alla luce degli esiti della verificazione disposta all’udienza del 25.10.2023. Il verificatore ha accertato che in entrambe le tabelle di scrutinio della Sezione n. 2 risultano registrati 16 voti di preferenza a favore del ricorrente, con piena corrispondenza del dato nelle tabelle compilate durante lo scrutinio.

Ne deriva, secondo il Tribunale, l’evidenza dell’errore di trascrizione commesso dall’Ufficio elettorale nel riportare i voti nel verbale di sezione: in luogo dei 16 voti validi conseguiti sono stati attribuiti 6 voti di preferenza. Le conclusioni del verificatore trovano conferma nei documenti analizzati e depositati in atti, ossia la tabella di scrutinio con frontespizio rosso e quella con frontespizio nero, entrambe recanti la registrazione dei 16 voti.

Il Tribunale ha poi chiarito il meccanismo di propagazione dell’errore. L’Adunanza dei Presidenti di Sezione svolge operazioni di mero riepilogo dei risultati presenti nei verbali delle operazioni di tutte le sezioni, senza possibilità di modifica dei risultati stessi. L’errore di trascrizione è stato quindi riprodotto anche in sede di redazione del verbale di proclamazione degli eletti.

Su queste basi il ricorso è stato accolto, con correzione parziale del risultato elettorale: nella Sezione n. 2 devono risultare assegnati 16 voti anziché 6, con conseguente rettifica del dato complessivo delle preferenze e del verbale dell’Adunanza dei Presidenti. Il Tribunale ha disposto la sostituzione del ricorrente alla controinteressata quale sesto classificato nella graduatoria interna di lista.

Il Collegio ha ordinato la trasmissione di copia della sentenza al Sindaco e al Prefetto competente, dichiarando le spese di lite irripetibili in ragione dell’esito del giudizio e della mancata costituzione delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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