Offerta tecnica lacunosa su un criterio e sindacato del giudice sul punteggio (TAR Marche n. 109 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche la lex specialis che imponga di articolare l’offerta tecnica in paragrafi coincidenti con i criteri e i sub-criteri di valutazione, rendendo ciascun sub-criterio esauriente per sé stesso, risponde all’esigenza di garantire l’effettiva comparabilità delle offerte e non può essere superata invocando il principio di libertà delle forme. Il concorrente che ometta di formulare una proposta specifica su un criterio non può pretendere che la Commissione ricerchi d’ufficio, negli altri criteri, argomenti utili all’attribuzione del punteggio, potendo altrimenti duplicarsi la valutazione dei medesimi elementi. La Commissione che non escluda l’offerta, ma si limiti ad assegnare il punteggio secondo lo schema della disciplina di gara, non incorre in illegittimità. Il giudizio di congruità dell’offerta ha natura globale e sintetica e non si risolve nella ricerca di singole inesattezze nelle giustificazioni. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche discrezionali resta estrinseco e non può sostituire il giudizio di valore della Commissione.
Il Fatto
Una cooperativa sociale partecipava alla gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante provinciale per conto di un Comune, avente ad oggetto servizi di assistenza scolastica, educativa domiciliare e domiciliare a persone con disabilità e ad anziani. La ricorrente, gestore uscente, si collocava al secondo e ultimo posto, con un distacco di 1,76 punti rispetto alla controinteressata, risultata aggiudicataria.
Con ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente chiedeva l’esclusione dell’aggiudicataria o il ricalcolo del punteggio tecnico, in subordine l’annullamento dell’intera procedura, lamentando la mancata valutazione di alcuni sub-criteri, l’assenza di verifica sulla congruità della manodopera, l’illegittimità della disciplina di gara, la composizione della Commissione e il difetto dei requisiti in capo all’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio soprassiede dalle eccezioni in rito e affronta il merito. Sul primo motivo osserva che la ricorrente non ha formulato alcuna offerta sul criterio relativo all’ottimizzazione dei flussi informativi e di controllo, né sui relativi sub-criteri. L’art. 16 del Disciplinare prescriveva l’articolazione in paragrafi coincidenti con i criteri e che ogni sub-criterio fosse esauriente per sé stesso. Si tratta di regole poste a tutela della comparabilità delle offerte: la libertà delle forme non può essere invocata da chi, per tutti gli altri criteri, aveva invece seguito lo schema. La Commissione non doveva cercare argomenti negli altri criteri, con il rischio di valutare due volte i medesimi elementi.
Il secondo motivo è infondato perché la verifica della manodopera è stata svolta ed è oggetto dei motivi aggiunti. Quanto ai criteri ambientali minimi, essi non si applicano all’appalto; la doglianza sui punteggi premiali è generica. Sull’asserita uniformità dei giudizi individuali, il Collegio rileva che in un criterio le valutazioni erano differenziate e richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’assenza di differenziazioni non è sintomo di condizionamento, potendo dipendere dalla concordanza di valutazioni di un collegio perfetto (Cons. Stato n. 1012 del 2025; TAR Lazio n. 12448 del 2024). La composizione della Commissione è ritenuta adeguata, in linea con la fase cautelare (TAR Marche ord. n. 242 del 2024; Cons. Stato decr. n. 4897 del 2024).
Sui requisiti dell’aggiudicataria, la documentazione prodotta in giudizio risulta sufficiente; la censura si fondava su un accesso incompleto. Sulla congruità, i due motivi sui costi del personale si contraddicono, prospettando la stessa somma prima come sottostima e poi come sovrastima. Il giudizio di non anomalia non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente la motivazione per relationem alle giustificazioni, e ha natura globale e sintetica (TAR Marche n. 57 del 2024).
Sui motivi aggiunti, il Collegio esamina i singoli sub-criteri e ritiene le censure generiche o non dimostrate, non intravedendo ragioni per ritenere i punteggi dell’aggiudicataria troppo elevati. Ribadisce che sindacare il punteggio significherebbe entrare nel merito della valutazione discrezionale e sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione. Il rigetto della parte impugnatoria travolge l’istanza di inefficacia del contratto; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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