Riscatto laurea valido per intera durata legale anche con pensione decurtata (TAR Liguria n. 387 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al computo, ai fini stipendiali, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea, previsto dall’art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010 per gli ufficiali per la cui nomina è richiesta una laurea, sussiste ove ricorrano i medesimi presupposti del riscatto gratuito ai fini pensionistici di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973. Il periodo da computare a ritroso dalla data di conseguimento del titolo è quello antecedente alla laurea, come richiesto dal dato letterale della norma. L’eventuale decurtazione del beneficio pensionistico per la concomitanza con altri periodi assicurativi non incide sulla spettanza del beneficio stipendiale, che permane per l’intera durata legale del corso di studi.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale transitato nel 2017 nei ruoli dei Carabinieri forestali, aveva conseguito nel 1984 la laurea in Scienze forestali, requisito richiesto per la nomina nel Corpo Forestale dello Stato. Dopo il transito, aveva presentato istanza di riscatto gratuito del periodo universitario ai fini pensionistici ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 e, successivamente, domanda di riconoscimento del medesimo periodo ai fini della determinazione stipendiale ai sensi dell’art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva respinto le istanze. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva riconosciuto il riscatto gratuito ai fini pensionistici, ma limitandolo a un periodo inferiore alla durata legale quadriennale del corso, in ragione della presenza di altri periodi coperti da contribuzione previdenziale nel quadriennio antecedente alla laurea. Il ricorrente aveva insistito per il riconoscimento pieno del beneficio e per l’accoglimento anche della domanda relativa al profilo stipendiale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di spettanze richieste dal dipendente mentre era ancora in servizio, nel corso del 2023. Nel merito, ha distinto le due domande proposte dal ricorrente, sottoponendole a un vaglio autonomo.

Quanto al riscatto pensionistico ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, il Collegio ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente, secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare periodi non concomitanti con altri periodi assicurativi anche se collocati al di fuori del quadriennio antecedente alla laurea. Il dato letterale della norma richiede che gli anni da computare siano quelli “antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio”, ossia da calcolare a ritroso dalla data di laurea. Il Tribunale ha pertanto condiviso l’esegesi dell’Amministrazione, evidenziando che l’oggettiva impraticabilità del riconoscimento per intero è conseguenza della presenza di periodi già coperti da altra contribuzione nel medesimo arco temporale.

Conseguentemente, con riguardo alla domanda pensionistica, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente al periodo riconosciuto dal decreto dell’Amministrazione, mentre la domanda è stata rigettata per il lasso temporale non ammesso al beneficio.

Quanto alla domanda relativa al trattamento stipendiale ex art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010, il Tribunale l’ha ritenuta fondata. La norma, nel prevedere il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari “se non coincidenti con il servizio militare”, richiede i medesimi presupposti del riscatto pensionistico, come già precisato dalla giurisprudenza del Tribunale. L’accertamento della spettanza del diritto al riscatto ai fini pensionistici comporta quindi la sussistenza del parallelo diritto ai fini stipendiali, ma per l’intera durata quadriennale, senza le decurtazioni disposte per il trattamento di quiescenza.

La sentenza ha accolto la domanda stipendiale, ordinando all’Amministrazione la rideterminazione della progressione stipendiale sulla base della rimodulata anzianità di servizio, con pagamento delle differenze retributive e contributive e accessori. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza reciproca e la complessità del quadro normativo e giurisprudenziale.

Nota della Redazione

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