Sei scatti stipendiali e base di calcolo del TFS per il personale (TAR Liguria n. 109 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio per permanente inabilità ha diritto alla maggiorazione di sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987. Tale maggiorazione va inclusa nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, non rientrando tra gli elementi esclusi dalla normativa. Sulla relativa controversia sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., trattandosi di indennità di buonuscita con carattere retributivo nell’ambito del pubblico impiego non privatizzato. La domanda di ricalcolo è pertanto fondata, con condanna dell’ente previdenziale all’adeguamento.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato con qualifica di assistente capo, è stata collocata in quiescenza ed ha maturato il diritto al trattamento pensionistico. Nel liquidare il trattamento di fine servizio, l’INPS non ha computato la maggiorazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
La ricorrente ha quindi presentato istanza di ricalcolo all’Istituto, rimasta senza riscontro, e ha proposto ricorso davanti al TAR Liguria per l’annullamento del prospetto di liquidazione e per l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo della buonuscita, con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituita con memoria di stile, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Rileva che l’indennità di buonuscita, avendo carattere retributivo, non è riconducibile al contenzioso sul rapporto pensionistico, devoluto alla Corte dei Conti. Trova quindi applicazione l’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., che radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative al rapporto di pubblico impiego non privatizzato ex art. 3 d.lgs. n. 165/2001. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente (TAR Liguria n. 826 del 2023) e altre pronunce conformi.
Nel merito, il TAR individua la norma applicabile nell’art. 6-bis, comma 1, d.l. n. 387/1987, che riconosce i sei scatti al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio anche perché divenuto permanentemente inabile. La disposizione contempla espressamente tale ipotesi tra i presupposti del beneficio.
Il Collegio verifica in concreto la sussistenza dei requisiti. La ricorrente è stata collocata in pensione per permanente inabilità al servizio, come confermato dal prospetto pensionistico dell’INPS e non contestato dall’Istituto. La fattispecie rientra dunque nell’ambito applicativo del primo comma dell’art. 6-bis. Il TAR richiama in proposito anche TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 845 del 2023.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio accerta il diritto della ricorrente ai benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art. 6-bis e riconosce l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita. Sulle maggiori somme dovute spettano, ai sensi dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., gli interessi legali dalla scadenza del termine per l’adozione del provvedimento di liquidazione fino all’effettivo soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria per l’eventuale quota superiore al tasso legale, con esclusione del cumulo tra i due istituti ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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