Trasporto disabili: obbligo Asl, proroga contrattuale e dies a quo del danno (Cons. Stato n. 10375 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 46, comma 1, della legge regionale della Puglia n. 4 del 2010 impone alla Asl di assicurare il trasporto degli utenti disabili presso i centri socio-riabilitativi, ma non vincola le modalità organizzative: il servizio può essere affidato alle stesse strutture, in via strumentale rispetto alle prestazioni erogate. La proroga contrattuale non si presume: un accordo a durata determinata, privo di clausole di rinnovo, non si protrae sine die per effetto delle disposizioni transitorie sull’accreditamento, che riguardano le sole prestazioni socio-riabilitative. La nota che nega il servizio ha natura provvedimentale ed è impugnabile. In tema di responsabilità risarcitoria, il dies a quo decorre dalla diffida e non dalla scadenza del contratto, perché fino a quel momento l’Amministrazione può confidare nella collaborazione del centro e la condotta inerte difetta dell’elemento psicologico.
Il Fatto
Una società gestisce a Bari un centro diurno socio-educativo accreditato dalla Regione Puglia, presso il quale ha erogato anche il servizio di trasporto degli utenti disabili, in base a un accordo annuale valido per il 2020. Alla scadenza dell’intesa, la società diffida la Asl affinché assuma il servizio; l’Azienda risponde con una nota che subordina l’assunzione a una futura gara o a una società in house e afferma che il trasporto è già garantito dai centri in forza dei pregressi accordi.
La società impugna la nota davanti al TAR Puglia, chiedendo anche il risarcimento. Il Tribunale accoglie il ricorso, dichiara la natura provvedimentale dell’atto, nega la proroga sine die dell’accordo e quantifica il danno dal 1° gennaio 2021, con condanna solidale di Asl e Regione. Propongono appello entrambe le Amministrazioni.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato riunisce gli appelli e conferma anzitutto la giurisdizione e l’ammissibilità del ricorso. La nota impugnata ha contenuto misto, reiettivo e soprassessorio, e lede l’interesse della società a essere sollevata dall’onere di garantire il trasporto divenuto antieconomico: è quindi provvedimento impugnabile.
Nel merito, l’art. 46 della legge regionale n. 4 del 2010 non preclude che il servizio sia affidato alle strutture socio-riabilitative, rispetto alle quali il trasporto ha carattere ancillare e strumentale. Il coinvolgimento dei centri trovava fondamento nell’art. 60 del regolamento regionale n. 4 del 2007, vigente alla stipula e abrogato solo nel 2021. La sentenza n. 860 del 2022 aveva del resto sancito l’obbligo delle Aziende di organizzare e gestire il servizio, senza vincolarne le modalità.
Tuttavia il contratto era circoscritto al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, senza clausole di rinnovo. La clausola di salvaguardia richiamata dalla Asl rinvia solo a sopravvenute disposizioni regionali e nessuna norma attribuisce portata ultrattiva all’accordo. Le discipline del periodo transitorio vanno riferite alle sole prestazioni socio-riabilitative, non al trasporto. Cade quindi anche l’eccezione di acquiescenza della Regione, perché la clausola di salvaguardia segue la sorte del contratto.
Quanto ai LEA e al piano di rientro, il rilievo è una motivazione postuma inammissibile. La Corte richiama la sentenza n. 5199 del 2020: il trasporto assistito ha carattere socio-sanitario integrato e la sua strumentalità necessaria lo attrae nel regime obbligatorio. Resta ferma la distinzione tra competenza organizzativa e imputazione della spesa.
Sulla condanna, il Collegio richiama la sentenza n. 6208 dell’11 luglio 2024 e accoglie in parte l’appello della Asl: il dies a quo del risarcimento è la diffida del 18 febbraio 2022, non la scadenza contrattuale. Fino a quel momento l’Azienda poteva fare affidamento sulla collaborazione del centro e la condotta inerte difetta dell’elemento psicologico. La diffida costituisce mezzo di tutela che la società avrebbe dovuto diligentemente attivare ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a.; i danni anteriori sono quindi esclusi. L’appello della Regione è respinto, con effetti derivanti dall’unitarietà della fattispecie. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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