Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: istruzione probatoria sul pagamento (TAR Lombardia n. 2211 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., non può dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base della mera produzione documentale dell’Amministrazione che assume l’avvenuto pagamento delle somme oggetto del giudicato, ma deve verificare l’effettivo adempimento dell’obbligo. A tal fine, ove la documentazione versata non risulti sufficiente e univoca, il Collegio dispone appositi incombenti istruttori, ordinando all’Amministrazione di produrre l’attestazione ufficiale del pagamento e ogni altra informazione utile allo stato di esecuzione della sentenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro – n. 814/2024, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per l’importo complessivo di euro 1.000,00, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al relativo pagamento. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione resistente depositava un estratto di file excel inviato dalla SOGEI, dal quale pareva assumersi il sopravvenuto pagamento delle somme in favore della ricorrente. Parte ricorrente nulla osservava, insistendo per il passaggio in decisione della controversia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene che la documentazione prodotta dall’Amministrazione non sia sufficiente a comprovare l’effettivo adempimento dell’obbligo di pagamento derivante dal giudicato. La mera produzione di un estratto contabile, privo di attestazione ufficiale dell’ente gestore del servizio, non consente di accertare con certezza che le somme siano state realmente corrisposte alla ricorrente.

Il giudice dell’ottemperanza, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, deve accertare l’esatto adempimento dell’obbligo nascente dalla sentenza passata in giudicato. Solo a seguito di tale verifica può pronunciarsi sulla eventuale cessazione della materia del contendere, anche parziale, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio.

Pertanto, il Tribunale dispone l’acquisizione dall’Amministrazione dell’attestazione ufficiale da parte della SOGEI del pagamento delle somme alla ricorrente e, ove sussistente, della ricevuta dei pagamenti da parte del SICOGE, nonché di ogni altra utile e idonea informazione in ordine allo stato di esecuzione della sentenza ottemperanda. L’adempimento è fissato entro il termine di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza.

Conseguentemente, il Collegio fissa per la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del 27 maggio 2026. L’ordinanza, resa nella camera di consiglio del 29 aprile 2026, ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione del provvedimento alle parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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