Cronoprogramma di dettaglio e viabilità alternativa competono al progetto esecutivo (TAR Lombardia n. 109 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di realizzazione di un’opera pubblica, il progetto definitivo assolve la funzione di individuare compiutamente i lavori, quantificare il quadro economico e definire un cronoprogramma di massima; l’individuazione di dettaglio delle singole sotto-fasi, dei relativi tempi e della viabilità alternativa è demandata alla progettazione esecutiva. Le censure che imputano al progetto definitivo la mancanza di tale definizione di dettaglio sono pertanto premature. L’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, richiede i presupposti della strumentalità, necessità e provvisorietà, e la relativa valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per macroscopica illogicità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

La società proprietaria di un complesso sportivo polivalente, con la società conduttrice dello stesso, ha impugnato l’ordinanza con cui il commissario straordinario di RFI s.p.a. ha approvato il progetto definitivo del raddoppio di una linea ferroviaria e soppresso i passaggi a livello, nella parte in cui prevedeva l’esproprio di una porzione dell’area a parcheggio pertinenziale, oltre al decreto di occupazione di urgenza e all’avviso di immissione in possesso.

Le ricorrenti lamentavano la mancanza di indicazioni sui tempi del sottopasso e sulla chiusura della via di accesso al centro sportivo, l’assenza di viabilità alternativa, l’individuazione imprecisa dell’area occupata e l’irragionevolezza dell’inclusione del parcheggio, chiedendo anche il risarcimento del danno da sviamento di clientela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina i primi due motivi, relativi al cronoprogramma e alla viabilità alternativa, e li ritiene infondati. Il progetto definitivo correttamente si limita a individuare il cronoprogramma generale dei lavori, con durata massima di 840 giorni.

La specificazione delle sotto-fasi e delle relative tempistiche è demandata per legge alla progettazione esecutiva: il Collegio richiama l’art. 23, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, e l’art. 41, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, con l’allegato I.7, il cui art. 30 disciplina il cronoprogramma del progetto esecutivo.

Poiché il progetto esecutivo non risulta ancora approvato né elaborato, e i lavori non sono iniziati, le censure sono premature: imputano a uno stadio della progettazione una definizione di dettaglio estranea alla sua natura. Spetterà alla progettazione esecutiva individuare la sotto-fase del sottopasso, la viabilità alternativa e un cronoprogramma ragionevolmente dettagliato dei cantieri.

Quanto al parcheggio, il Collegio richiama l’art. 49, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, che richiede la strumentalità, la necessità e la provvisorietà dell’occupazione temporanea. Le aree risultano esattamente individuate nel piano particellare e nel verbale di immissione in possesso, dal quale è stato escluso il mappale del parcheggio pertinenziale. La motivazione dell’amministrazione è congrua in relazione allo stato dei luoghi e all’esigenza di disporre di un’area funzionale, anche come polmone di riserva, all’accantieramento e al deposito dei materiali.

Le deduzioni della perizia di parte non evidenziano profili di macroscopica illogicità o di travisamento dei fatti, unici sindacabili in ambiti di discrezionalità tecnica. Il ricorso è respinto con precisazioni conformative; respinta anche la domanda risarcitoria, per l’assenza di ingiustizia del danno, dedotto in via congetturale, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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