Cessazione della materia del contendere per ritiro in autotutela del decreto di congedo per infermità (TAR Abruzzo n. 49 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere l’ipotesi in cui l’Amministrazione, nel corso del giudizio, ritiri in autotutela i provvedimenti impugnati nella parte in cui stabilivano la cessazione del rapporto di impiego del militare con una decorrenza diversa da quella corretta. Il riconoscimento formale del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio fino alla data da questi rivendicata, con il connesso trattamento giuridico ed economico, priva di oggetto la controversia, rendendo superfluo l’esame delle censure dedotte.
Il Fatto
Un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri era stato collocato in congedo per infermità a seguito del giudizio della commissione medica che aveva ritenuto l’infermità non suscettibile di miglioramento. Con il ricorso introduttivo, il militare aveva contestato la decorrenza del congedo, sostenendo che a quella data non fossero ancora maturate le condizioni per la cessazione dal servizio. Con successivi motivi aggiunti, aveva inoltre impugnato il decreto ministeriale che disponeva la cessazione dal servizio permanente per infermità e la conseguente rettifica dello stato di servizio, con richiesta di restituzione delle retribuzioni percepite nel periodo controverso.
L’Amministrazione della Difesa si era costituita in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente. Nel corso del processo, però, il direttore generale per il personale adottava un nuovo decreto dal quale emergeva la rettifica del verbale della commissione medica e la revoca del decreto dirigenziale di cessazione dal servizio, nella parte in cui fissava una decorrenza non corretta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva ritirato in autotutela sia la comunicazione del Comando Legione Carabinieri sia il decreto dirigenziale di congedo per infermità, limitatamente alla parte in cui avevano stabilito la cessazione del rapporto di impiego con una decorrenza anziché un’altra. La rettifica degli atti, disposta con i nuovi provvedimenti, riconosceva formalmente il diritto del ricorrente alla permanenza in servizio fino alla data da questi rivendicata con il ricorso introduttivo.
Alla luce di tale riconoscimento, il Collegio ha ritenuto che la controversia avesse perso il suo oggetto: il provvedimento sfavorevole era stato eliminato dal mondo giuridico, con conseguente integrale soddisfazione della pretesa sostanziale del militare, sia sotto il profilo dello status, sia sotto quello del trattamento giuridico ed economico. La cessazione della materia del contendere è stata pertanto dichiarata, senza necessità di esaminare nel merito le censure prospettate con il ricorso e con i motivi aggiunti.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna del Ministero della Difesa, seguendo il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione del fatto che l’esito favorevole per il ricorrente era derivato da un’attività provvedimentale successiva alla notifica del ricorso. Le spese sono state liquidate forfettariamente, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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