Diniego occupazione suolo privato va motivato e provato pubblico uso (TAR Puglia n. 109 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione comunale all’occupazione di suolo privato, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del regolamento comunale, è illegittimo per difetto di motivazione quando l’amministrazione non espliciti le ragioni del rigetto, in violazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990. Nel merito, la pubblica amministrazione che neghi il titolo assumendo la natura pubblica dell’area deve provare l’esistenza di una servitù ad uso pubblico, non essendo sufficiente la dicitura del titolo concessorio. Il titolo autorizzativo che qualifichi l’area come pubblica non costituisce infatti diritto reale in capo all’ente al di fuori dei modi di acquisto previsti dalla legge. Il diniego di autotutela su un titolo ormai scaduto per decorso del termine è invece legittimo, restando estranea al giudizio amministrativo la valutazione dei presupposti del rapporto tributario.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’attività di ristorazione esercitata in locali condotti in locazione, ha chiesto al Comune l’occupazione dell’area pertinenziale antistante per installare un dehors continuativo e arredi amovibili, invocando l’art. 5, comma 9, del regolamento comunale. L’amministrazione, anziché rilasciare il titolo richiesto sul suolo qualificato come privato, ha emesso nel 2017 una concessione per occupazione continuativa di suolo pubblico, con applicazione della relativa tassa.

Da qui un contenzioso sulla natura dell’area, definito in sede tributaria con declaratoria di non debenza del tributo. Con nota del 3.5.2023 il SUAP ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela della concessione e ha negato la nuova autorizzazione, in attesa della definizione delle liti pendenti. La ricorrente ha impugnato tale nota davanti al TAR, deducendo difetto dei presupposti, illogicità e carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scompone l’istanza in due domande autonome: l’annullamento in autotutela del titolo del 2017 e il rilascio di una nuova autorizzazione che riconosca la natura privata del suolo. Su questa distinzione si articola l’esito, di accoglimento parziale.

Il primo motivo è infondato. Il provvedimento è legittimo nella parte in cui ha negato l’autotutela, poiché il titolo del 2017 ha perso efficacia per scadenza naturale del quinquennio e non risulta una domanda di rinnovo tempestiva. Il richiamo della ricorrente alla perduranza degli effetti sul piano sanzionatorio e tributario è inconferente: spetta al giudice tributario accertare i presupposti del debito, prescindendo dal contenuto degli atti amministrativi.

Il secondo motivo è invece fondato. Il Comune ha negato il titolo autorizzativo senza fornire alcuna motivazione, in diretta violazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990. La carenza motivazionale è di per sé sufficiente a travolgere il diniego.

Nel merito, l’amministrazione non ha dimostrato l’esistenza di una servitù ad uso pubblico, mancando la prova del comportamento del proprietario che ponga con continuità il bene a disposizione della collettività per soddisfare un’esigenza comune, secondo il principio richiamato da Cass. Sez. II n. 15618 del 14.06.2018. I titoli di provenienza non contengono indizi in tal senso; la documentazione fotografica, con la pavimentazione recante l’iscrizione “proprietà privata” e le fioriere che delimitano la colonna d’aria condominiale separandola dal marciapiede, esclude il pubblico uso. La stessa istanza del 2017 ha qualificato l’area come privata, senza che la diversa dicitura del titolo concessorio possa far sorgere in capo alla P.A. un diritto reale sul bene.

Il provvedimento è quindi annullato in parte qua, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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