Annullato decreto restrizione temporale riconoscimento diplomi restauro (TAR Lazio n. 10085 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equiparazione dei diplomi rilasciati da scuole di alta formazione e di studio, l’Amministrazione, nell’esercizio del potere di riconoscimento, ha l’onere di svolgere un’istruttoria completa e non parziale, che abbia riguardo al complessivo ordinamento delle scuole interessate anteriore all’accreditamento. Il provvedimento che, in attuazione di una sentenza di annullamento, riconosca l’equiparazione solo per un determinato arco temporale, senza giustificare l’esclusione di periodi successivi caratterizzati dalla sostanziale sovrapponibilità dei programmi didattici, è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che da disparità di trattamento. L’esigenza di verificare i presupposti per il riconoscimento non può tradursi in un’esclusione apodittica e immotivata.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un gruppo di ex studenti, del decreto ministeriale del 29 gennaio 2024, con il quale i diplomi rilasciati dalla Scuola europea di conservazione e restauro del libro di Spoleto (1992-2005) sono stati equiparati al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali. Il decreto era stato adottato in attuazione di precedenti sentenze che avevano annullato, per difetto di istruttoria, un decreto del 2017 che riconosceva l’equiparazione solo ai corsi dell’Istituto centrale per la patologia del libro. I ricorrenti, diplomatisi nel 2007 presso la Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari di Spoleto, lamentavano l’esclusione del biennio 2006-2007 dal riconoscimento, pur essendo i relativi corsi sovrapponibili a quelli già equiparati.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione. La circostanza che un eventuale accreditamento dei corsi successivi al 2005 richieda la consultazione dei relativi piani di studio non giustifica, secondo il Collegio, l’esclusione del periodo considerato, atteso che l’Amministrazione aveva valorizzato l’equiparazione dei diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione in un periodo antecedente all’accreditamento stesso. La verifica, pertanto, avrebbe dovuto riguardare l’intero periodo anteriore, e non solo le annualità remote, senza che emerga alcuna ragione comprensibile per la limitazione temporale operata. Tale condotta è stata ritenuta contraria ai canoni di efficacia e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché al principio di buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Inoltre, con specifico riferimento al corso frequentato dai ricorrenti, il Tribunale ha ritenuto non manifestamente implausibile la pretesa di riconoscimento, considerando che si trattava di un corso di perfezionamento post-lauream, sovrapponibile per contenuti e ore di studio a quello dell’ICPL, al quale si accedeva con il solo diploma di scuola superiore. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha annullato il decreto impugnato nella parte in cui limita l’equiparazione al periodo 1992-2005, disponendo che l’Amministrazione si ridetermini entro 120 giorni sulla questione, in esito a una compiuta istruttoria, anche con riferimento al periodo successivo al 2005.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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