Diniego di iscrizione alla white list e obbligo di motivazione concreta (TAR Calabria n. 1100 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti posti a base del preavviso di rigetto dell’istanza di iscrizione alla white list è illegittimo quando si traduce in un richiamo generale e acritico alla clausola escludente dell’art. 3, comma 1, lett. c), D.M. 16.03.2022, senza indicazione delle concrete ragioni di prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica. La deroga all’accesso prevista dalla disciplina antimafia va interpretata in senso non strettamente letterale, poiché una lettura opposta comprimerebbe in modo indiscriminato il diritto di difesa tutelato dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. Le legittime esigenze di tutela dell’ordine pubblico possono essere preservate mediante accorgimenti divulgativi, idonei a escludere o mascherare i dati sensibili. L’amministrazione deve pertanto rappresentare le concrete ragioni, correlate alle acquisizioni istruttorie, che giustificano la prevalenza dell’interesse pubblico sulla posizione dell’accedente, ritenuta recessiva solo se motivata.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva alla Prefettura di Vibo Valentia l’accesso agli atti posti a fondamento del preavviso di rigetto della propria istanza di iscrizione nella white list. Il preavviso richiamava la posizione dell’amministratore unico, socio di società inattive con soci controindicati ai fini della normativa antimafia, nonché cointeressenze economiche con soggetti legati a contesti di criminalità organizzata locale.

L’amministrazione respingeva l’istanza richiamando l’art. 3, comma 1, lett. c), D.M. 16.03.2022, che sottrae all’accesso i documenti istruttori dei procedimenti in materia di documentazione antimafia. La società impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo violazione della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 159/2011, dell’art. 41 C.e.d.u. e eccesso di potere, per la preclusione assoluta e generalizzata all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella necessità di contemperare l’esigenza di riservatezza delle acquisizioni istruttorie antimafia con il diritto dell’accedente di conoscere gli elementi a proprio carico. A fronte di un diniego di iscrizione alla white list, l’amministrazione deve rappresentare le concrete ragioni, correlate alle acquisizioni istruttorie, circa la prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica rispetto all’interesse dell’accedente, altrimenti ritenuto recessivo (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 4 agosto 2023, n. 1119).

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’accesso agli atti di un’interdittiva antimafia o di un procedimento di iscrizione in white list va escluso per le parti afferenti a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure in presenza di specifici motivi ostativi legati a imprescindibili necessità di tutela di accertamenti in corso (Consiglio di Stato, Sez. III, 4465/2023).

La clausola escludente dell’art. 3 D.M. 16.03.2022, già contenuta nell’art. 3, comma 1, D.M. n. 415/1994, va letta in senso non strettamente letterale. Diversamente si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata di quasi tutti i documenti formati dall’amministrazione dell’Interno, con frustrazione delle finalità della legge n. 241/1990; occorre invece guardare all’art. 24 della legge medesima per individuare i limiti della deroga (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 24 maggio 2022, n. 887).

La deroga opera quindi solo in presenza delle situazioni ed esigenze strumentali alla tutela dell’ordine pubblico e alla repressione della criminalità elencate dall’art. 24, comma 6, lett. c), legge n. 241/1990 (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 2 aprile 2012, n. 262). Nel caso concreto il diniego si risolve in un generale e acritico richiamo al D.M. 16.03.2022 e integra un’illegittima compressione del diritto di difesa, non risultando utili né intellegibili espressioni come “società riconducibili” a determinati soggetti o “nucleo familiare” di altro soggetto.

Il ricorso è accolto. Annullato il diniego, il TAR ordina all’amministrazione l’ostensione degli atti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, salva la comprovata necessità di preservare il segreto istruttorio o a fronte di chiare e documentate esigenze di sicurezza e ordine pubblico, da presidiare mediante accorgimenti divulgativi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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