Abusi edilizi del conduttore: l’acquisizione gratuita richiede l’attivazione fattiva del proprietario (TAR Lazio n. 12092 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi realizzati dal conduttore del terreno, l’ordine di demolizione ha carattere “reale” e legittimamente colpisce il proprietario, ancorché non autore dell’abuso. Per sottrarsi alla sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, il proprietario che si affermi incolpevole deve dimostrare la propria completa estraneità alla realizzazione dell’opera oppure di essersi adoperato in modo fattivo per impedirla o per rimuoverla, anche agendo in giudizio nei confronti del conduttore. La sola concessione in locazione non è sufficiente, spettando al locatore i poteri-doveri di controllo, cura e vigilanza sul bene. L’atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa di un effetto che si produce ipso iure decorsi novanta giorni dall’inottemperanza, sicché non richiede comunicazione di avvio del procedimento. Per l’area ulteriore rispetto al sedime (cd. superficie pertinenziale), l’acquisizione impone una specifica e adeguata motivazione, che può fondarsi sui parametri urbanistici della zona.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un terreno pervenutogli per successione, impugnava la determina con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza a due ordinanze di demolizione di manufatti abusivi (traliccio radiofonico e box in lamiera) e disposto l’acquisizione gratuita dell’area di sedime e della superficie pertinenziale. Il ricorrente deduceva la propria estraneità agli abusi, realizzati dalle società conduttrici del fondo, e contestava l’acquisizione di un’area di estensione pari a quasi metà dell’intero lotto.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente estromesso la Regione Lazio, carente di legittimazione passiva, e ha stralciato la documentazione del Comune depositata tardivamente, oltre il termine di quaranta giorni liberi di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato indirizzo per cui, in caso di abusi del conduttore, il proprietario può evitare l’acquisizione gratuita solo dimostrando la sua completa estraneità o un’attivazione concreta per il ripristino, secondo il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 in tema di imputabilità dell’illecito omissivo. Nel caso di specie, la diffida alla società conduttrice del 23 settembre 2024 era rimasta priva di riscontro documentale, né risultavano azioni giudiziarie per il rilascio dell’area o la rimozione delle opere, con conseguente legittimità della sanzione acquisitiva.

Quanto alla superficie pertinenziale, il TAR ha ritenuto adeguatamente motivata la determina: il frazionamento depositato dall’Agenzia delle Entrate evidenziava le particelle acquisite e la loro estensione, mentre il provvedimento precisava i parametri del P.R.G. (zona agricola boschiva E1B, con lotti minimi di mq 100.000), rendendo edotta la necessità dell’acquisizione dell’intera area, non frazionabile ai fini edificatori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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