Appello inammissibile per difetto dello ius postulandi del difensore (Cons. Stato n. 1100 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto dello ius postulandi del difensore al momento della notificazione dell’atto di appello integra causa di inammissibilità del gravame proposto dinanzi al Consiglio di Stato. L’iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, richiesta dall’art. 22, comma 2, c.p.a., ha natura costitutiva e non dichiarativa dello status, con la conseguenza che non può avere decorrenza anteriore al provvedimento che la disponga. Il mero possesso del requisito del periodo minimo di esercizio della professione, previsto dall’art. 33, comma 2, r.d.l. n. 1578/1933, non è sufficiente in assenza di domanda dell’interessato e di valutazione favorevole del Consiglio nazionale forense. La nullità del contratto di prestazione d’opera intellettuale con il cliente si riflette sul piano processuale, rendendo inammissibile l’appello non assistito da un avvocato abilitato.

Il Fatto

Gli appellanti, militari destinati ad altra sede dopo la soppressione della struttura presso cui prestavano servizio, avevano chiesto il riconoscimento del trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge n. 86/2001 in caso di trasferimento di autorità. Il TAR Lazio aveva respinto la domanda. Propongono quindi appello al Consiglio di Stato.

Nel corso dell’udienza pubblica il collegio rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità: il difensore degli appellanti, al tempo della notificazione del gravame, non risultava iscritto all’albo speciale dei cassazionisti. Su richiesta della parte privata viene assegnato un termine di trenta giorni per memorie e documenti. La parte deposita una certificazione dell’Ordine forense, con la quale si attesta l’iscrizione all’albo ordinario e l’esercizio ininterrotto della professione, ma non l’iscrizione all’albo speciale.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’art. 22, comma 2, c.p.a., che impone il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La previsione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost., ma ne realizza l’effettività, rapportando alla giurisdizione suprema la più elevata competenza professionale del difensore. La Sezione richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 6653 del 2025 e Cass. civ., sez. VI, ord. n. 2451 del 2020.

L’accertamento dello ius postulandi rientra nei poteri-doveri del giudice, trattandosi di presupposto processuale; il collegio cita Cons. Stato, sez. III, n. 10107 del 2025. Nel caso concreto l’appello risulta notificato il 19 dicembre 2024 e depositato l’11 gennaio 2025, mentre a quelle date il difensore non era ancora iscritto all’albo speciale, essendovi stato inserito poco dopo.

La difesa non ha offerto prova contraria. La certificazione prodotta attesta il maturare del requisito dei dodici anni di esercizio alla data del 16 dicembre 2024, ma non l’iscrizione all’albo speciale. Il collegio richiama l’art. 22, comma 4, legge n. 247/2012, come modificato dal d.l. n. 202/2024, convertito in legge n. 15/2025, e l’art. 33, comma 2, r.d.l. n. 1578/1933: il solo possesso del requisito temporale non abilita al patrocinio, essendo necessarie domanda e valutazione favorevole del Consiglio nazionale forense, quindi l’effettiva iscrizione.

L’iscrizione, «in quanto non dichiarativa, ma costitutiva di uno status», non retroagisce al provvedimento che la dispone. Il professionista privo del titolo non può validamente compiere l’atto, restando irrilevanti le vicende personali sui requisiti (in questi termini Cass. civ., sez. II, n. 24124 del 2013 e Cass. civ., sez. un., n. 4940 del 1991). La carenza determina la nullità del contratto d’opera intellettuale e rende inammissibile l’appello, secondo Cons. Stato, sez. II, n. 3881 del 2024.

Non giova la presenza nell’epigrafe di un altro difensore iscritto all’albo speciale. Questi non ha sottoscritto gli atti: appello, modulo di deposito e procure recano la sola firma del difensore privo di ius postulandi. Non opera quindi l’orientamento che salva il gravame sottoscritto anche dal legale abilitato (Cons. Stato, sez. V, n. 5040 e n. 1626 del 2011). La Sezione dispone la trasmissione della sentenza al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell’Ordine di Velletri e alla Procura della Repubblica di Roma, e compensa le spese per la novità della questione processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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