Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Sicilia n. 1899 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, e sia comprovato il passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento dell’azione esecutiva, requisito richiesto ogni qualvolta l’ottemperanza non riguardi una sentenza del giudice amministrativo. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione, condanna la stessa all’adempimento entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta perché assicuri l’esecuzione del giudicato. Le spese processuali seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore dei difensori antistatari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, notificata nel luglio 2025, è stato riconosciuto il diritto di una docente a usufruire del beneficio economico di € 1.000,00 tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della somma.
Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione non ha adempiuto. La ricorrente, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente l’ammissibilità dell’azione esecutiva e verifica il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche. Poiché la notificazione della sentenza è avvenuta nel luglio 2025 e quella dell’atto introduttivo nell’aprile 2026, il termine risulta ampiamente decorso.
Il Tribunale accerta altresì il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, requisito necessario ogni volta che non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Il Collegio richiama, in termini, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, e fonda il proprio accertamento sull’attestazione di segreteria prodotta in atti.
Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nel titolo esecutivo prodotto. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e condanna il Ministero alla corresponsione della somma mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale del medesimo ufficio, perché assicuri l’esecuzione del giudicato entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine. La condanna alle spese segue la soccombenza, con liquidazione secondo la tabella relativa ai procedimenti di esecuzione mobiliare e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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