Premio di congedamento escluso per VFB rinunciante al transito in servizio permanente (TAR Marche n. 1101 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il premio di congedamento previsto dall’art. 40 della legge n. 958/1986 ha natura indennitaria una tantum e presuppone che il militare sia costretto ad abbandonare il servizio senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per reinserirsi nella vita civile. Il beneficio non spetta a chi cessa dalla ferma breve o prolungata per transitare stabilmente nei ruoli delle Forze Armate o delle Forze di Polizia, fruendo di un congruo trattamento retributivo. La rinuncia volontaria all’immissione in servizio permanente, conseguita tramite procedura concorsuale agevolata, esclude il requisito legittimante: difetta l’eadem ratio tra la posizione di chi sceglie liberamente e quella di chi è obbligato al congedo. Ai militari del ruolo ad esaurimento dei volontari in ferma breve, congedatisi dopo l’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare, il premio non è più riconoscibile, posto che l’art. 1792, comma 5, d.lgs. n. 66/2010 espressamente lo esclude.
Il Fatto
Il ricorrente, già volontario in ferma breve dell’Esercito, era stato collocato in congedo illimitato per fine ferma. Con ricorso ha chiesto l’accertamento del diritto al premio di congedamento e la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle relative spettanze.
Il Ministero si è costituito contestando le pretese e chiedendo il rigetto. La causa è pervenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la ratio del beneficio: esso presuppone la posizione di chi è costretto ad abbandonare il servizio militare senza titolo a pensione, per reinserirsi nella vita civile. Non ha natura retributiva né integra un trattamento di fine rapporto, ma costituisce un’indennità una tantum destinata a chi cessa completamente dal servizio. Da ciò deriva l’esclusione per i militari che passano al servizio permanente o entrano stabilmente nei ruoli delle Forze Armate o di Polizia, fruendo di un congruo trattamento retributivo, come affermato da Cons. Stato sez. II n. 5697 del 2020 e da TAR Catania n. 1663 del 2021.
Su questa base il ricorso è respinto. Il ricorrente, dopo la ferma breve, aveva partecipato al concorso per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo la procedura agevolata riservata ai volontari in ferma breve, risultando vincitore. Con dichiarazione successiva ha però espressamente rifiutato l’immissione nel ruolo dei graduati in servizio permanente.
Tale rinuncia è decisiva. Il transito agevolato costituisce già di per sé istituto di natura premiale per il servizio prestato in ferma. Chi vi rinuncia sceglie volontariamente l’opzione del congedo: la sua situazione non è equiparabile a quella di chi, non idoneo o non vincitore, è obbligato a tornare alla vita civile. Manca quindi il requisito essenziale del beneficio.
Un secondo ordine di ragioni conforta la conclusione. Il collocamento in congedo è avvenuto in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2010, che ha abrogato la legge n. 958/1986. L’art. 2260 richiama per i volontari in ferma breve la disciplina retributiva dei volontari in ferma prefissata e l’art. 1792, comma 5, stabilisce che a questi ultimi non compete alcun premio di congedamento. L’art. 1790 riserva poi il premio ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata, categoria estranea al ricorrente.
Il ricorso è dunque infondato. La problematicità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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